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Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura al difensore - 25 novembre 2002 [1067516]

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[doc. web. n. 1067516]

Procedimento relativo ai ricorsi - inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura al difensore - 25 novembre 2002

Ove l´interessato presenti un ricorso per mezzo di un legale, la relativa procura deve contenere la certificazione da parte del difensore dell´autografia della sottoscrizione del ricorrente; in difetto, il ricorso è inammissibile.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Confidi & servizi s.c.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avv. Ivano Cimatti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca di Roma S.p.A.;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La società espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata dal proprio dichiarato legale rappresentante pro-tempore nei confronti di Banca di Roma S.p.A. con la quale aveva chiesto di accedere ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 al contenuto di una lettera contenente informazioni ed allegazioni relative al rappresentante predetto, inviata all’istituto bancario il 22 aprile 2002 da un imprenditore che aveva collaborato con la società medesima.

La banca titolare del trattamento aveva risposto da ultimo riassumendo solo in termini generali il contenuto della missiva e ritenendo che le dichiarazioni in essa contenute, in quanto riferite solo da una "parte", mancherebbero, a suo avviso, del requisito dell’oggettività e non sarebbero quindi, sempre secondo la banca, possibile oggetto di un’istanza ai sensi del citato art. 13.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità il 6 novembre 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca di Roma S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax l’11 novembre 2002, depositando presso il Garante copia della missiva in questione al fine di consentire a questa Autorità "di valutare il ritiro presso di sé da parte del ricorrente della predetta lettera" e dichiarandosi disponibile a presenziare all’audizione in caso di mancata dichiarazione di non luogo a provvedere.

Nell’audizione del 18 novembre 2002 la banca ha anche espresso perplessità in ordine alla circostanza che a proporre ricorso sia stata la società, anziché, in nome proprio, la persona fisica che ne è legale rappresentante.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso che va qualificata e presa in esame come istanza di accesso ai singoli dati personali contenuti in una missiva ricevuta e detenuta da un istituto di credito.

Il ricorso non risulta ammissibile.

Prima ancora di prendere in esame le deduzioni di parte resistente in ordine alla circostanza che le informazioni personali in questione riguardano una persona fisica legale rappresentante pro-tempore di una società, anziché la società stessa, va rilevato che il ricorso è stato sottoscritto da un difensore il quale ha allegato una dichiarazione all’Ufficio del Garante recante un mandato ad litem non autenticato, non ha però prodotto, come dovuto, una procura conferita ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile, recante una certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione.

Tale formale difetto non consente l’esame di merito. L’inammissibilità dell’odierno ricorso non preclude, in ogni caso, l’ulteriore esercizio del diritto di accesso ai dati personali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli