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Provvedimento del 19 febbraio 2003 [1067996]

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[doc. web. n. 1067996]

Provvedimento del 19 febbraio 2003

Il titolare del trattamento - nella specie una società che si occupa di logistica e spedizione - deve comunicare al ricorrente tutte le informazioni che lo riguardano, e non limitarsi all´indicazione delle sole tipologie dei dati detenuti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Nicola Pepe

nei confronti di

OmniaLogistic s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva ricevuto da OmniaLogistic s.r.l. un plico contenente due "sim card Wind, acquistate attraverso un servizio di teleselling (...) non (...) rispondenti alle caratteristiche pubblicizzate", afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine oltre alla logica, alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato. L´interessato chiedeva altresì di ottenere la cancellazione dei medesimi dati da archivi e sistemi informativi e l´attestazione che l´avvenuta cancellazione fosse portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati eventualmente comunicati.

Non avendo ricevuto alcun riscontro a tale istanza, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. Tali richieste sono state riconfermate anche nell´audizione del 10 febbraio 2003.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 23 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 13 febbraio 2003, nel comunicare di detenere, quali dati del ricorrente, "nome, cognome, domicilio, indirizzo di spedizione, numero telefonico e codice fiscale", ha risposto dichiarando che:

  • OmniaLogistic s.r.l. è "una società che si occupa di logistica, ed in particolare per il caso di specie, del ricevimento di ordini dei prodotti e distribuzione degli stessi" effettuati in virtù di un accordo stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. con riferimento alla "campagna promozionale denominata "In Due Wind" ;
  • che "l´ordine iniziale non viene raccolto dalla OmniaLogistic, ma da altra società collegata alla Wind S.p.A., che si occupa di formalizzare (contattare) materialmente il cliente iniziale ed ottenere l´autorizzazione dallo stesso al trattamento e utilizzo dei dati personali";
  • che "la società che si è occupata di raccogliere l´ordine (...) del sig. Pepe è la Com.net s.r.l.", la quale ha successivamente trasmesso l´ordine a OmniaLogistic s.r.l. "affinché quest´ultima provvedesse alla sola distribuzione del prodotto richiesto";
  • la società avrebbe quindi avuto l´autorizzazione all´utilizzo dei dati dalla Com.net s.r.l. che sarebbe, a parer suo, "il responsabile al trattamento dei dati";
  • i dati personali del ricorrente sarebbero attualmente detenuti con riferimento "agli ordini di acquisto e di vendita" dei prodotti (in relazione al cui acquisto il ricorrente ha già esercitato il diritto di recesso) e come tali non "possono essere cancellati perché facenti parte di un contratto vero e proprio".

Il ricorrente, con nota del 14 febbraio 2003, facendo rilevare il ritardo con il quale la società resistente ha fornito riscontro, ha lamentato la comunicazione generica dei dati che lo riguardano e ha negato di avere mai espresso il proprio consenso al loro trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una società che si occupa di logistica e spedizione.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali detenuti dalla resistente. Quest´ultima si è infatti limitata a dare l´indicazione della tipologia di dati detenuti, ma non li ha indicati analiticamente come avrebbe dovuto ai sensi dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente dovrà pertanto integrare i riscontri già forniti entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione analitica e completa al ricorrente dei dati personali che lo riguardano.

Analogamente, deve essere accolta la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, che la resistente dovrà comunicare al ricorrente sempre entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento. In merito va infatti rilevato che dai generici riscontri forniti non risulta in modo chiaro se la società Com.net s.r.l., genericamente indicata quale "responsabile", rivesta formalmente tale ruolo in forza di designazione per iscritto ai sensi del citato art. 8 della legge n. 675/1996 o se la stessa non si configuri più propriamente come autonomo titolare di trattamento.

Deve invece essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente, dal momento che la società li conserva in conformità agli obblighi di legge posti in materia di scritture contabili in relazione ad un rapporto contrattuale comunque instauratosi (anche se successivamente oggetto di recesso da parte dell´interessato).

Va infine dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste. La resistente ha infatti fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente con riferimento all´origine dei dati, alle modalità, alla logica ed alle finalità del loro trattamento.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità instaura un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato da Com.net s.r.l. con particolare riferimento alla disciplina concernente l´informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali.

L´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), va posto per intero a carico di OmniaLogistic s.r.l., considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi al ricorrente e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e ordina a OmniaLogistic s.r.l. di corrispondere a tali richieste, nel termine di cui in motivazione, dando comunicazione a questa Autorità entro la stessa data dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste dell´interessato relative a modalità, logica, finalità del trattamento nonché all´origine dei dati personali dell´interessato;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di OmniaLogistic s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067996
Data
19/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso