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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068242]

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[doc. web n. 1068242]

Provvedimento del 21 marzo 2003

L´invio di un messaggio di posta elettronica concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, in quanto diretto a sviluppare una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro, non può essere qualificato alla stregua di un trattamento per fini "eclusivamente personali", in quanto tale in gran parte sottratto all´applicazione della normativa in materia di dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Franco Zoppi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere (unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle specificamente previste dal citato art. 13) l´origine dei dati che lo riguardano e il "responsabile legale" del relativo trattamento, cui si opponeva.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota del 6 marzo 2003 allegando copia del riscontro inviato al ricorrente, nel quale ha sostenuto di:

  • aver rinvenuto l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente -unico dato personale che lo riguarda ancora in suo possesso- "sui mercatini dell´usato" nei quali il ricorrente lo aveva posto "a disposizione del pubblico";
  • aver inviato l´e-mail contestata "a scopo personale" anziché "a scopi commerciali, né pubblicitari"; a suo avviso, la legge n. 675/1996 non sarebbe pertanto applicabile.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Il ricorso deve essere accolto.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, contrariamente a quanto eccepito dal resistente e in ragione delle modalità adottate, non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema «Mlm» sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità di indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup o altri mezzi va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

La persona fisica che ha agito in qualità di titolare del trattamento non ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente formulate con specifico riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, essendosi limitato a indicare in modo generico la sola origine dei dati.

Il resistente dovrà pertanto, entro il 30 aprile 2003, adempiere alle richieste dell´interessato, precisando meglio l´origine dei dati personali che lo riguardano e interrompendone il contestato trattamento, mediante cancellazione dei dati dell´interessato trattati in violazione di legge. Dovrà inoltre essere data contestuale comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di Franco Zoppi, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del parziale riscontro inviato prima e dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 ordina al resistente di corrispondere alle richieste del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro il 30 aprile 2003;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Franco Zoppi, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli