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Provvedimento del 28 marzo 2003 [1068321]

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[doc. web n. 1068321]

Provvedimento del 28 marzo 2003

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati contenuti nel suo fascicolo personale e, tra essi, anche quelli che si riferiscono a precedenti tentativi obbligatori di conciliazione proposti presso la competente commissione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo Agostino, rappresentato e difeso dagli avv. Camilla Cinti e Maurizio Discepolo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Elisabetta Busuito presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Telecom Italia S.p.A., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad un´istanza formulata il 19 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del medesimo titolare e del responsabile, nonché la natura, l´origine, la logica e le finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano. In relazione ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale -un elenco dei quali era stato inviato al ricorrente in seguito ad una richiesta da questi precedentemente formulata con riferimento alla carriera professionale- lo stesso ha rilevato l´assenza di alcune informazioni personali che lo riguardano, specificamente elencate, e ne ha chiesto la comunicazione.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento e sottolineando in particolare che i dati fornitigli in precedenza dal datore di lavoro sarebbero carenti non risultando "descritto ed evidenziato il percorso professionale (...), cioè l´appartenenza a specifici settori ed i passaggi effettuati, nonché l´indicazione delle specifiche attività e mansioni svolte".

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 6 marzo 2003, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 17 marzo 2003, con la quale, nel fornire indicazioni in merito al titolare e al responsabile del trattamento, nonché ad origine, logica e finalità dello stesso (da ricondursi alla gestione del rapporto di lavoro), ha comunicato alcune delle informazioni richieste (in particolare, le attività svolte nel corso del rapporto di lavoro) e ha dichiarato di non detenere gli altri dati personali richiesti, fornendo anche indicazioni in merito alle ragioni per cui gli stessi non sarebbero conservati. In merito alle funzioni e mansioni svolte dal ricorrente, la resistente ha dichiarato che "le attività risultano essere quelle proprie della funzione di appartenenza" e che le mansioni sono "impiegatizie, corrispondenti al livello di inquadramento posseduto".

Il ricorrente ha replicato con nota inviata via fax in data 19 marzo 2003, rilevando in particolare l´assenza di una precisa indicazione delle "attività e mansioni svolte" e la "mancata comunicazione delle ragioni tecnico-organizzative in forza delle quali il sig. Agostino è stato trasferito presso altro reparto". Il ricorrente ha altresì fornito alcune ulteriori indicazioni in ordine a due richieste formulate dallo stesso ai sensi dell´art. 410 c.p.c., rispettivamente nel 2001 e nel 2002 (di cui non risulterebbe alcuna traccia nel fascicolo personale che lo riguarda) in modo da consentire al datore di lavoro di individuare i dati richiesti.

Con nota fax del 24 marzo 2003, il titolare del trattamento ha dichiarato:

  • che, per quanto concerne "la censura di incompletezza e di genericità dell´informazione" relativa alle attività e alle mansioni svolte dal ricorrente e alle ragioni che avrebbero portato al suo trasferimento "ad altro reparto" (trasferimento che non si sarebbe in realtà realizzato, ma che sarebbe stato frutto di una "scissione del ramo d´azienda nel quale lo stesso lavorava e la sua incorporazione da parte di altra società"), la società ha già comunicato allo stesso tutti i dati personali che lo riguardano detenuti e di non ritenersi obbligata a creare ad hoc altri dati "per soddisfare altre e diverse esigenze informative del richiedente";
  • di proseguire la ricerca dei dati personali del ricorrente relativi ai tentativi di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e di riservarsi di dargliene comunicazione non appena gli stessi saranno individuati.

Con nota del 26 marzo 2003, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso formulata dal ricorrente nei confronti di un ex datore di lavoro con particolare riferimento ad alcuni dati personali riferiti alla carriera professionale che non risulterebbero presenti nel fascicolo personale detenuto dalla società.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere la natura e l´origine dei dati personali del ricorrente, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché la logica e le finalità dello stesso, avendo il titolare del trattamento fornito in merito adeguato riscontro seppure dopo la proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda l´istanza di accesso formulata ai sensi dell´art 13 della legge n. 675/1996, il ricorso deve essere accolto in relazione alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano con riferimento ai tentativi di conciliazione proposti, nel 2001 e 2002, ai sensi dell´art. 410 c.p.c.

Al riguardo il titolare del trattamento ha fornito una risposta non integralmente esaustiva, subordinando l´eventuale comunicazione dei dati in questione al completamento delle ricerche già avviate presso i diversi archivi della società. La resistente dovrà pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, completare il riscontro fornito comunicando al ricorrente i dati personali in questione, ove rinvenuti, ovvero dando conferma, entro la medesima data, all´interessato e a questa Autorità di non detenere altri dati relativi al ricorrente oltre a quelli già resi accessibili allo stesso.

Va altresì dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione degli altri dati personali allo stesso relativi, così come espressamente individuati nell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 del 19 dicembre 2002. Il titolare del trattamento ha infatti comunicato al ricorrente, nel corso del procedimento, le informazioni relative alle richieste formulate. Va considerato soddisfacente anche il riscontro fornito in relazione alla richiesta di conoscere le funzioni e le mansioni svolte e le informazioni relative alla asserita assegnazione dell´interessato "ad altro reparto", avendo la resistente dichiarato, con riferimento a tali richieste, di avere comunicato tutti i dati personali che lo riguardano detenuti nei propri archivi (dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche sul piano penale: art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). La risposta fornita corrisponde a quanto previsto dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali. Tale disposizione consente infatti di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, ma non permette di richiedere al medesimo titolare la creazione di dati non esistenti nei propri archivi o l´organizzazione degli stessi secondo criteri delineati dall´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), va posto a carico di Telecom Italia S.p.A., considerata la mancanza di un riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente relativi ai tentativi di conciliazione proposti ai sensi dell´art. 410 c.p.c. nel 2001 e 2002 e ordina a Telecom Italia S.p.A. di ottemperare a tale richiesta nel termine di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068321
Data
28/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso