g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 settembre 2004 [1069078]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1069078]

Provvedimento del 27 settembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Marco Berretti

nei confronti di

Comune di Livigno;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, che a seguito di accertamenti effettuati dalla polizia municipale è stato oggetto di un procedimento di cancellazione anagrafica da parte del Comune di Livigno, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata il 21 maggio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento a quelli contenuti in un esposto che avrebbe determinato l´avvio del predetto procedimento amministrativo, nonché la comunicazione degli stessi e della loro origine. Il ricorrente ha anche chiesto di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili eventualmente designati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

In risposta alla predetta istanza, il Comune di Livigno aveva osservato che l´esposto contiene solo un dato personale non sensibile (il cognome del ricorrente). Il Comune aveva altresì formulato obiezioni aggiuntive riferite al denegato rilascio di copia integrale del documento ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la sola richiesta di accesso formulata il precedente 21 maggio.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 giugno 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il Comune di Livigno ha risposto con nota anticipata via fax il 6 luglio 2004, trasmettendo copia del carteggio intercorso a proposito di una diversa richiesta di accesso al documento ai sensi della legge n. 241/1990 -parimenti rigettata- e comunicando di non aver anche in questa sede consentito di conoscere il contenuto dell´esposto perché lo stesso contiene anche dati personali relativi a terzi.

L´ente resistente, in data 9 agosto 2004, su richiesta di questa Autorità formulata in data 30 luglio 2004, ha inoltrato al Garante copia dell´esposto in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso ha riproposto, nell´ambito delle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 e 8 del Codice, la sola istanza volta ad accedere ai dati personali relativi al ricorrente contenuti nell´esposto presentato a suo carico presso l´ente locale resistente.

Tale istanza è stata presentata con riferimento al Codice, in termini diversi dall´originaria richiesta -che non è oggetto del ricorso e della presente decisione- volta invece ad accedere al documento nel suo complesso ai sensi della legge n. 241/1990.

L´istanza di accesso ai singoli dati personali del solo ricorrente è legittima e fondata.

Il diritto di accesso ai dati personali è tutelato dagli artt. 7 e 8 del Codice e si affianca al distinto diritto di accedere a documenti amministrativi che è differentemente regolato dalla citata legge n. 241/1990 sulla base di altri presupposti.

Il diritto di accesso ai dati personali, esercitato con l´istanza del 21 maggio 2004 dopo una precedente richiesta ai sensi della legge n. 241, determina a carico dell´ente resistente -titolare del trattamento- non l´obbligo di consentire la visione e far estrarre copia integrale del documento in questione, quanto piuttosto l´obbligo di comunicare le sole informazioni personali riferite alla persona del ricorrente -e non anche quelle di terzi- individuate sulla base della definizione normativa di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), estrapolandole dal documento in questione.

L´esibizione e/o la consegna in copia dell´intera documentazione in risposta ad una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice può infatti avvenire solo quando la descritta estrazione dei dati personali relativi al ricorrente risulti particolarmente difficoltosa (v. art. 10, commi 2 e 4, del Codice; Provv. del Garante 4 luglio 2001, in Bollettino, n. 22, p. 26 s.).

L´esposto detenuto dal comune resistente e acquisito in atti reca alcuni dati personali relativi al ricorrente.

Il ricorso deve essere accolto e il comune resistente dovrà comunicare al ricorrente i soli dati personali che lo riguardano oggetto di specifica richiesta, entro il 20 novembre 2004, secondo le modalità sopraindicate (v. anche art. 10 del Codice), dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina all´ente resistente di aderire alla richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 27 settembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069078
Data
27/09/04

Tipologie

Decisione su ricorso