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Provvedimento del 07 maggio 2003 [1069105]

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[doc. web n. 1069105]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Traderlife di Massimo Antonacci;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica, unitamente ad altre richieste non previste dal medesimo art. 13, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le predette richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota inviata via fax il 29 aprile 2003, ha sostenuto che:

  •  l´unico dato personale dell´interessato oggetto di trattamento corrisponde all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente raccolto "all´atto dell´iscrizione dell´interessato al Gruppo Yahoo Birillo, le Newsletters di Traderlife con analisi grafiche particolareggiate completamente gratuite" di cui Traderlife di Massimo Antonacci è unico "moderatore e gestore" fin dalla nascita del Gruppo;
  • l´iscrizione del ricorrente al Gruppo è avvenuta il 19 dicembre 2000 come da scheda che è stata allegata alla nota;
  • "Birillo Vecchietto", indicato dal ricorrente quale gestore della newsletter di tecniche di Borsa e trading-on-line alla quale il medesimo ammette di essersi iscritto, è l´"identificativo utilizzato dal moderatore Traderlife per inviare newsletter e comunicazioni dal Gruppo Birillo Yahoo";
  • la comunicazione in questione "non contiene materiale promozionale o commerciale", ma sarebbe a suo avviso un semplice invito a partecipare ad un sondaggio circa "le sorti della Comunità on line di iscritti facenti capo a www.traderlife.it (…) senza nessun riferimento di promozione commerciale";

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessato effettuato a seguito dell´iscrizione dello stesso ad una mailing list al fine di ricevere newsletter relative a "tecniche di borsa e trading on line".

L´ utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono legittime.

In ordine a tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito in proposito un riscontro sufficiente. Il resistente ha infatti precisato l´elenco dei dati detenuti e la loro origine, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili designati. Inoltre, il medesimo resistente ha fornito sufficienti indicazioni in ordine alla liceità del trattamento effettuato, anche in considerazione della natura informativa del contestato messaggio e-mail ricevuto dal ricorrente, che appare relativo alla mailing list cui il ricorrente, per sua stessa ammissione, si era iscritto.

Allo stato non emergono elementi tali da dubitare della veridicità della dichiarazione del resistente, anche per quanto riguarda l´iscrizione dell´interessato alla mailing list, dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), restando impregiudicato il diritto del ricorrente, alla luce delle spiegazioni fornite dal titolare, di avvalersi o meno della facoltà di non ricevere più le newsletter in questione.

Con autonomo procedimento attivato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 675/1996, questa Autorità verificherà la completezza dell´informativa rilasciata agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è compensato tra le parti per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che compensa tra le parti per giusti motivi.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069105
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso