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Provvedimento del 24 aprile 2003 [1075381]

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 [doc. web n. 1075381]

Provvedimento del 24 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Margherita Corriere presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A., Linea S.p.A., Banca di Roma S.p.A. e Agos Itafinco S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A., Linea S.p.A., Banca di Roma S.p.A., Agos Itafinco S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dalle banche dati delle suddette "centrali rischi" nelle quali risultava segnalato per diversi finanziamenti.

In particolare il ricorrente eccepisce la conservazione nella banca dati di Crif S.p.A. delle informazioni relative a due finanziamenti estinti, senza pendenze o residuo alcuno, da oltre un anno (corrispondenti alle posizioni 2 e 8 del "report" di Crif S.p.A. del 23 dicembre 2002), a due prestiti personali per i quali l´andamento era stato regolare e risultavano anch´essi estinti da oltre un anno (corrispondenti alle posizioni 1 e 3 del medesimo "report"), ad un finanziamento estinto il 12 luglio 2002 (posizione n. 4) e ad un finanziamento "rifiutato" (posizione n. 10). Analogamente, considerava non proporzionata la presenza negli archivi di Experian Information Services S.p.A. di una serie di indicazioni in merito a due finanziamenti, di cui l´uno estinto nel 1998 e l´altro estinto il 12 luglio 2002, ma per il quale sarebbe risultata errata l´indicazione nella "centrale rischi" della data di estinzione.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria istanza di cancellazione "dei dati pregiudizievoli" che lo riguardano ed ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 aprile 2003 Agos Itafinco S.p.A. ha risposto, con nota pervenuta via fax il 14 aprile 2003, dichiarando che, per quanto riguarda le segnalazioni dalla stessa effettuate con riferimento ai dati personali del ricorrente, la società, "appurata la situazione", ha provveduto ad inoltrare "le comunicazioni di cancellazione ad entrambe le banche dati".

Con nota inviata via fax il 14 aprile 2003, Banca di Roma S.p.A. ha risposto di aver "provveduto (...) all´invio della richiesta alla Crif S.p.A. per l´oscuramento dei dati del dott. XY" in considerazione del fatto che "le procedure di conservazione sono di competenza esclusiva" di tale "centrale rischi" e ritenendo che "l´evidenza relativa a tale finanziamento, trattandosi di operazione definita, ed addirittura estinta anticipatamente, non può arrecare alcun pregiudizio al ricorrente".

Linea S.p.A., con fax in data 16 aprile 2003, ha risposto che in merito al finanziamento estinto da oltre un anno "è già stato disposto lo stralcio del nominativo dalla banca dati Crif", mentre per ciò che concerne il finanziamento estinto nel 2002, la società provvederà "allo stralcio del nominativo" del ricorrente "una volta decorso il termine di un anno dalla data in cui è avvenuta effettivamente l´estinzione" che, "a seguito delle svolte verifiche", risulterebbe il 18 luglio 2002.

Con fax inoltrato il 14 aprile e nota depositata il 15 aprile 2003, Experian Information Services S.p.A. ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti, e ha dichiarato:

  • di aver fornito riscontro all´istanza di cancellazione formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, chiedendo con lettera del 3 febbraio 2003 (che risulta allegata alla documentazione) "copia del documento di riconoscimento, del codice fiscale e della firma leggibile dell´interessato per poter dar seguito" alla richiesta medesima;
  • "che tale lettera del 3.2.2003 è rimasta priva di riscontro";
  • di aver comunque provveduto "alla rimozione dalla propria centrale rischi dei dati dell´interessato relativi ai rapporti di finanziamento indicati nel ricorso".

Experian Information Services S.p.A. ha chiesto altresì di porre a carico del ricorrente le spese per il procedimento.

Il 17 aprile 2003, Crif S.p.A. ha dichiarato che:

  • sono stati cancellati dalla propria banca dati i dati personali del ricorrente in relazione ai due finanziamenti conclusisi senza debiti o pendenze nel 1998 (posizioni 2 e 8 del "report" del 23 dicembre 2002);
  • non sono attualmente censiti i dati del ricorrente relativi al prestito estinto nel 1998 (posizione n. 3) e al finanziamento "rifiutato" (posizione n. 10 del medesimo "report");
  •  sono ancora visualizzati nel Bureau per la tutela del credito i dati del ricorrente relativi al prestito concesso da Banca di Roma S.p.A. ed estinto nel 2000 (posizione n. 1 del "report"), "trattandosi di operazione estinta anticipatamente senza alcuna segnalazione di insolvenza" e che pertanto, a suo avviso, non arrecherebbero alcun pregiudizio al ricorrente;
  • di aver sospeso, già prima della presentazione del ricorso, la visualizzazione relativa al finanziamento concesso da Linea S.p.A. ed estinto nel 2002 (posizione n. 4) "in attesa di ricevere dall´istituto l´aggiornamento con conferma circa lo stato di estinzione anticipata al luglio 2002".

Il ricorrente ha inviato una nota via fax in data 16 aprile 2003 con la quale, nel prendere atto dei riscontri forniti dai titolari del trattamento, ha sostenuto di non aver mai ricevuto la richiesta di ulteriore documentazione cui fa riferimento Experian Information Services S.p.A. ed ha altresì contestato il mancato aggiornamento del dato relativo al finanziamento concesso da Linea S.p.A. ed estinto nel luglio 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da due società finanziarie, un istituto di credito e da due c.d. "centrali rischi" private, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente presso le banche dati di queste ultime.

Il ricorso va accolto in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente, con riferimento al prestito personale concesso da Banca di Roma S.p.A. nel 1998 ed estinto anticipatamente nel gennaio 2000 (posizione n. 1 del "report" di Crif S.p.A.).

La conservazione di tali dati da parte di Crif S.p.A., anche se non indicativi di condotte "negative" dell´interessato, non risulta più giustificata in base all´art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, stante la richiesta di cancellazione e tenuto conto del tempo trascorso dall´estinzione (peraltro anticipata) del prestito in questione senza che vi sia stato all´epoca e vi sia tuttora alcun ritardo, residuo o pendenza da saldare.

Banca di Roma S.p.A., che si è limitata a chiedere l´oscuramento dei dati personali relativi al ricorrente, dovrà pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 25 giugno 2003, attivarsi per comunicare a Crif S.p.A. la necessità di cancellare tali dati dai propri archivi e quest´ultima dovrà, qualora non via abbia già provveduto, cancellare tale posizione entro la medesima data.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per la parte relativa alle altre richieste di cancellazione formulate dal ricorrente nei confronti di Crif S.p.A. e Agos Itafinco S.p.A., Linea S.p.A. e relative agli altri finanziamenti citati in premessa.

In proposito, le resistenti hanno fornito, seppure a seguito della presentazione del ricorso, un idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione dei "dati pregiudizievoli" formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Crif S.p.A., in particolare, ha cancellato i dati personali relativi ai finanziamenti conclusisi nel 1998 ed ha sospeso la visualizzazione dei dati relativi al finanziamento estinto nel 2002 in attesa del dovuto aggiornamento da parte dell´istituto segnalante (Linea S.p.A.).

Analogamente, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi del citato art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne le richieste di cancellazione dei dati personali conservati da Experian Information Services S.p.A.

Dalla documentazione in atti non può ritenersi comprovata la ricezione da parte del ricorrente della lettera inviata da quest´ultimo titolare del trattamento in riscontro all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, lettera che reca peraltro, nella seconda parte, il nominativo di un altro interessato. Non può accogliersi, allo stato degli atti, l´eccezione di inammissibilità formulata a tal proposito dalla resistente, la quale, a seguito del ricorso, ha comunque provveduto a cancellare i dati personali del ricorrente indicati nel ricorso medesimo.

Per quanto concerne le spese va posto a carico dei titolari resistenti l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

Il predetto ammontare di 250 euro è posto in misura pari ad un quinto a carico di ciascuna delle società resistenti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente riferiti al prestito personale concesso da Banca di Roma S.p.A. nel 1998 (posizione n. 1 del "report" di Crif S.p.A.) e ordina a Banca di Roma S.p.A., ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, di attivarsi, entro il 25 giugno 2003, presso Crif S.p.A. per la cancellazione dei corrispondenti dati dai propri archivi; ordina altresì a Crif S.p.A., qualora non vi abbia già provveduto, di cancellare i corrispondenti dati personali entro la data suindicata;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in ordine a tutte le altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che è posto in misura pari ad un quinto (euro 50) a carico di ciascuno dei titolari del trattamento indicati in premessa, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075381
Data
24/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso