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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079131]

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[doc. web n. 1079131]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hans Molzer rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

RCS Editori S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente - le cui generalità erano state menzionate in un articolo del 21 febbraio 2003 relativo ad un´inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano per vari reati connessi alla costruzione di centrali elettriche all´estero - afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di RCS Editori S.p.A., quale editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, RCS Editori S.p.A., con nota fax del 14 aprile 2003, ha comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed ha sostenuto, tra l´altro, che:

  • "nonostante le ricerche effettuate" non sarebbe stato possibile reperire copia della richiesta ex art. 13 inviata dal ricorrente;
  • i dati personali dell´interessato trattati sono solo il nome e il cognome dello stesso, nonché la notizia relativa all´esistenza "di una indagine penale a suo carico, circostanze tutte contenute nell´articolo pubblicato sul "Corriere della Sera" del 21.2.2003 (…)";
  • con riferimento all´origine dei dati personali dell´interessato, il giornalista che ha diffuso la notizia sarebbe a suo avviso vincolato dal segreto professionale, sicché nessuna comunicazione sarebbe dovuta nel caso di specie in ordine alla fonte della notizia;
  • "la logica e le finalità del trattamento consistono (…) nell´informare i lettori di una notizia di cronaca giudiziaria (…)".

Con fax inviato in data 15 aprile 2003 il ricorrente si è dichiarato parzialmente soddisfatto del riscontro fornito dal titolare del trattamento (anche in riferimento alla mancata allegazione dell´articolo in questione) ed ha chiesto di porre a suo carico le spese del procedimento, riservandosi "di esercitare successivamente gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche presso un quotidiano.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro avendo riassuntivamente risposto (sia pure con alcuni distinguo in chiave polemica e deducendo, senza idoneo fondamento giuridico, che alcune informazioni non fossero necessarie in quanto già asseritamente note all´interessato o da questo desumibili agevolmente da altre fonti) alle richieste concernenti la logica, le finalità e le modalità del trattamento, ed avendo fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Il titolare ha altresì confermato l´esistenza di dati personali che riguardano il ricorrente, il quale si era limitato a formulare tale istanza, anziché quella distintamente proponibile ai sensi dell´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, di accedere al loro contenuto.

Analogo riscontro è stato fornito per ciò che concerne l´origine dei dati, in ordine alla quale è stata opposta l´esistenza di un segreto professionale, eccezione rispetto alla quale il ricorrente si è riservato ulteriori, eventuali azioni.

Per quanto concerne le spese va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di RCS Editori S.p.A. in qualità di editore de "Il Corriere della Sera", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079131
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso