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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079919]

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[doc. web n. 1079919]

Provvedimento del 2 luglio 2003

Costituisce corretto adempimento alla richiesta dell’interessato - infortunatosi a seguito di un incidente sul lavoro - di conoscere i dati che lo riguardano contenuti nelle perizie medico legali redatte sulla sua persona dai sanitari di fiducia (medico di zona e medico centrale) di una società di assicurazioni, la consegna da parte della compagnia della trascrizione delle relazioni redatte dai medici, senza trasmissione dei documenti cartacei che le contengono.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Assimoco Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, rimasto vittima di un infortunio in un cantiere edile, espone di non aver ricevuto riscontro da Assimoco Assicurazioni S.p.A. (con la quale aveva stipulato una polizza assicurazione infortuni) ad una richiesta di accedere ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 alla perizia medico-legale redatta da un medico di fiducia della società.

A seguito della predetta istanza la resistente aveva dato riscontro trasmettendo al medico indicato dal ricorrente unicamente il verbale della visita medico-legale e sostenendo che il diritto di accesso ai dati doveva intendersi differito ai sensi dell´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, in relazione ad una clausola compromissoria concernente un arbitrato, potendo "la divulgazione dei dati (…) pregiudicare il diritto della compagnia a difendersi" in un eventuale giudizio.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta ed ha eccepito che al caso di specie possa applicarsi il differimento del diritto di accesso invocato dal titolare del trattamento, giacchè la compagnia, "avendo addirittura trasmesso un´offerta" al ricorrente, ha, allo stato, "compiutamente completato l´istruttoria" relativa alla pratica, né "tra le parti (…) è in atto alcun contenzioso".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 17 giugno 2003, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 26 giugno 2003 attestando:

  • di avere già fornito al ricorrente "i dati identificativi di tipo anagrafico e i dati riferiti allo stato di salute" dello stesso, così come di aver già reso noti i criteri di calcolo per la determinazione della somma offerta all´interessato a titolo di indennizzo;
  • di aver messo a disposizione dell´interessato (che verranno materialmente comunicati "non appena (…) verrà indicato" da quest´ultimo "il nominativo del medico di (…) fiducia cui trasmetterli") tutti i dati personali contenuti nella relazione medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia, unitamente ai dati e alle valutazioni contenute nella relazione redatta dal medico centrale che ha vagliato le valutazioni del medico di zona;
  • di impegnarsi a fornire i dati richiesti unicamente "mediante trascrizione integrale e fedele delle relazioni redatte dai (…) fiduciari", ma non attraverso la trasmissione dei documenti cartacei che le contengono.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sul presupposto che i dati siano comunicati sulla base del preciso riscontro fornito.

Il titolare del trattamento ha aderito alle richieste del ricorrente, comunicando alcuni dati e mettendo a disposizione tutti gli altri dati personali sulla salute contenuti nella perizia medico-legale in questione, unitamente ai "dati e le valutazioni contenuti nella relazione redatta dal consulente medico centrale". Ciò per il tramite di un sanitario, secondo il disposto dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079919
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso