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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080354]

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[doc. web n. 1080354]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione inviata al Garante dal Sig. Fulvio Longo, con la quale lo stesso ha lamentato l´inosservanza della legge sulla protezione dei dati personali nell´invio al proprio figlio minore di una lettera di sollecitazione commerciale da parte della Scuola Vittorio Alfieri di Latina;

VISTE le dichiarazioni fornite, a seguito di una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, dal preside della predetta Scuola, secondo le quali gli indirizzi degli alunni non promossi sarebbero stati ottenuti tramite la consultazione di alcuni elenchi situati all´interno dei locali del Comune di Latina;

CONSIDERATO che il Comune di Latina non ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni di questa Autorità con la quale si chiedeva di conoscere quali eventuali richieste di certificati anagrafici da parte di istituti scolastici risultassero pervenute nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 20 giugno 1999;

VISTI gli esiti dei conseguenti accertamenti ispettivi svolti ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 nei confronti del Comune di Latina e della Scuola Vittorio Alfieri, in data 7 febbraio 2003 (ordini di servizio n. 1875/24714 del 6/2/03 e n. 1762 del 4/2/03);

RILEVATO, in particolare, che nel corso degli accertamenti ispettivi presso la Scuola Vittorio Alfieri il titolare ha affermato:

a) che in passato era possibile acquisire gli indirizzi dei residenti nel Comune di Latina attraverso la consultazione di alcuni elenchi messi a disposizione del pubblico nei locali dello stesso Ente, precisamente in una stanza adiacente a quella aperta al pubblico, accessibile senza particolari formalità;

b) di non aver più utilizzato, successivamente alla richiesta di informazioni da parte del Garante, una simile procedura per acquisire gli indirizzi dei residenti nel Comune di Latina e di non aver comunque più provveduto ad inviare sollecitazioni commerciali di tal genere;

RILEVATO, inoltre, che nel corso degli accertamenti ispettivi presso il Comune di Latina alcuni dipendenti formalmente incardinati presso l´Ufficio dell´anagrafe hanno dichiarato che in passato erano stati collocati su un tavolo sito all´interno di una stanza accessibile anche al pubblico alcuni elenchi contenenti dati personali anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza) di tutti i residenti nel Comune e che tali elenchi, destinati ad una consultazione delle sole forze dell´ordine, sarebbero stati in realtà accessibili anche da privati per brevi consultazioni;

VISTI gli artt. 15 e 27 della legge n. 675/1996;

CONSIDERATO quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 223/1989 in materia di anagrafe della popolazione residente;

CONSTATATA, quindi, la violazione di quanto previsto dall´art. 27 della legge n. 675/1996 e, in particolare, la comunicazione di dati personali a soggetti privati in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa anagrafica;

VISTA altresì l´autonoma contestazione al Comune di Latina circa la mancata notifica al Garante ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996 e la relativa comminazione della sanzione prevista dall´art. 34 della medesima legge;

VISTA la notizia di reato relativa alla "omessa adozione delle misure necessarie alla sicurezza dei dati" di cui all´art. 36, comma 1, della legge n. 675/1996 e le relative prescrizioni impartite con separato atto ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 36;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), legge n. 675/1996, vieta al Comune di Latina il trattamento dei dati personali dei cittadini residenti fuori dai casi e dei termini previsti dalla normativa in materia anagrafica e, in particolare, dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;

b) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), legge n. 675/1996, vieta alla Scuola Vittorio Alfieri di Latina ogni eventuale ulteriore trattamento dei dati personali acquisiti con modalità difformi da quelle previste dai citati artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;

c) dispone, inoltre, l´invio del presente provvedimento, per le valutazioni di propria competenza, all´Ufficio territoriale di Governo di Latina.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli