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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080589]

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[doc. web n. 1080589]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stefano Luciani

nei confronti di

Bruno Ciaruffoli;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (software per raccolte massive di e-mail), unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere la loro origine, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia con posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 27 giugno 2003 all´indirizzo indicato dal ricorrente ed al quale era pervenuta precedentemente anche l´istanza ex art. 13 dallo stesso proposta), il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta con effetto immediato l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica, il quale dovrà essere altresì cancellato dal resistente, ove non altrimenti detenuto in modo lecito, entro un termine che appare congruo fissare al 10 settembre 2003. Entro la medesima data il titolare dovrà inoltre riscontrare le altre richieste dell´interessato, comunicando allo stesso l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, ed è posto interamente a carico del resistente.

Con distinto provvedimento, in ragione del genere di attività destinata ad essere sviluppata in un numero elevato di casi, l´Autorità provvede nell´ambito di un autonomo procedimento a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento, dall´ulteriore trattamento dei dati in difformità dalle disposizioni citate in motivazione e, per l´effetto, ordina altresì di cancellare immediatamente i dati personali del ricorrente detenuti illecitamente, riscontrando inoltre le richieste del ricorrente relative all´origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento entro il 10 settembre 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento a quanto disposto nella presente lettera a);

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Bruno Ciaruffoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080589
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso