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Reti telematiche e Internet - Indirizzi e-mail conoscibili on line: limiti all'uso generalizzato - 25 settembre 2003 [1081990]

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[doc. web. n. 1081990]

Reti telematiche e Internet - Indirizzi e-mail conoscibili on line: limiti all´uso generalizzato - 25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Lia Dobronos

nei confronti di

Cantoni Professional Cases di Anna Maria Cantoni;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, la quale aveva ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione promozionale da parte di Cantoni Professional Cases, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza proposta in data 22 maggio 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, si era opposta al trattamento dei dati personali che la riguardano ed aveva chiesto altresì di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

In riscontro a tale istanza la resistente (nella persona del direttore commerciale sig. KH) aveva risposto, con messaggio e-mail in pari data, di aver inviato all´indirizzo di posta elettronica della ricorrente la comunicazione in questione (di cui si contestava, comunque, la natura commerciale) poiché la medesima ricorrente ne avrebbe implicitamente autorizzato l´invio, avendo "espressamente indicato sul" proprio "sito web", nell´ambito delle modalità di contatto, la casella di posta elettronica a lei intestata.

La resistente aveva inoltre precisato che nessun dato riguardante la ricorrente era detenuto su proprie "mailing list" e che l´opzione per la cancellazione automatica dalla mailing list della resistente (indicata in calce al messaggio e-mail) costituiva "una firma standard presente in tutte le mail in uscita" .

Successivamente, in data 30 maggio 2003, la resistente (nella persona della titolare dell´impresa sig.a Anna Maria Cantoni) aveva ulteriormente sostenuto che l´invio della comunicazione in questione non sarebbe stata preceduto dall´invio di una informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675 e dalla raccolta del consenso, come invece avviene nella generalità dei casi, proprio perché tale invio sarebbe stato "il frutto di un evidente errore". La resistente, infatti, nel visitare il sito web della ricorrente, avrebbe "inavvertitamente utilizzato la funzione "contacts"" trasmettendo a quest´ultima "una comunicazione che in realtà non era" a lei "destinata". Inoltre, dopo aver precisato che la titolare dell´impresa riveste anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per Cantoni Professional Cases, aveva informato la ricorrente che l´indirizzo di posta elettronica della stessa non era stato inserito "in alcun archivio" e che il medesimo indirizzo era stato anche cancellato dal computer aziendale.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 29 luglio 2003, oltre ad alcune precisazioni sulla qualità di titolare e responsabile del trattamento, ha dichiarato che :

  • in data 4 novembre 2002 la resistente aveva affidato al sig. KH la funzione di organizzazione dell´attività di contatto con la clientela, nominandolo altresì responsabile del trattamento dei dati personali con particolare riferimento al settore di sua competenza;
  • l´indirizzo di posta elettronica della resistente non sarebbe stato acquisito da terzi, ma sarebbe "scaturito da una ricerca errata o indiscriminata (e in quanto tale condannata dalla" resistente ) "condotta dal sig. KH, in palese violazione degli obblighi contrattuali che il sig. KH aveva nei confronti della ditta Cantoni";
  • il primo riscontro fornito alla ricorrente dal sig. KH non sarebbe stato concordato e autorizzato dalla titolare della impresa resistente e conterrebbe "considerazioni personali" dello stesso "che nulla hanno a che fare con la policy della ditta Cantoni Pofessional Cases"; 
  • la stessa titolare dell´impresa resistente, appresa dell´iniziativa personale assunta dal sig. KH con l´invio del predetto riscontro, aveva immediatamente risposto a quanto richiesto dalla ricorrente con l´istanza ex art. 13, comma 1, della legge n. 675;
  • "in data 11 giugno 2003, a seguito di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali", è stato "interrotto il rapporto professionale con il sig. KH " che è stato conseguentemente "sollevato dalla qualità di Responsabile del trattamento dati per la resistente" e nei confronti del quale la resistente si riserva di agire legalmente a tutela dei propri interessi; 
  • in conclusione, il messaggio e-mail in questione sarebbe stato erroneamente inviato alla ricorrente, in quanto destinato in realtà ad altri soggetti, quali fotografi professionisti "che hanno rilasciato preventivamente consenso scritto" all´utilizzo dei propri dati personali.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessata od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica della ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessata, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità di indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup o altri mezzi va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Quanto alle richieste dell´interessata deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha fornito un riscontro adeguato e completo in merito a tali istanze, ad integrazione dei primi riscontri incompleti e non univoci inviati dopo la presentazione dell´istanza ex art. 13, attestando, con dichiarazione della cui veridicità la resistente medesima risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di avere cancellato l´indirizzo di posta elettronica della ricorrente ed illustrando le circostanze che avrebbero portato all´erroneo invio della comunicazione indesiderata. La resistente ha inoltre comunicato gli estremi identificativi del responsabile designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Cantoni Professional Cases, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli