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Telecomunicazioni - Traffico telefonico e conservazione dei dati - 29 ottobre 2003 [1082456]

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[doc. web. n. 1082456]

Telecomunicazioni - Traffico telefonico e conservazione dei dati - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo Coppa

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di due utenze telefoniche fisse, espone di non aver ricevuto riscontro da Telecom Italia S.p.A. ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere "in chiaro" i dati relativi al traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alle utenze suddette, riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento che ha quantificato in 135 euro.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota in data 30 settembre 2003, sostenendo che:

  • "trascorso un periodo di cinque anni Telecom Italia non tratta i dati personali relativi al traffico telefonico (…)" in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lg. n. 171/1998;
  • "i dati di traffico entrante possono essere comunicati esclusivamente al fine di evitare un pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati relativi al traffico telefonico "in uscita" ed "in entrata" riferiti a due utenze telefoniche fisse.

In ordine alla richiesta riferita ai dati di traffico "in uscita" va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In riferimento ai dati di traffico "in uscita" relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996, va dichiarato non luogo a provvedere, avendo la società resistente dichiarato di aver cessato il trattamento dei medesimi dati essendo trascorso il termine massimo attualmente previsto per la loro conservazione (art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998 in riferimento all’art. 2948, comma 1, punto n. 4, del codice civile, termine modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 123, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali riferiti al traffico telefonico "in entrata". In ordine a tali dati trova applicazione l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, il quale esclude l’esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti (…) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione reca un bilanciamento tra il diritto dell’abbonato interessato ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), ora oggetto dell’art. 8, comma 2, lett. f) del citato d.lg. n. 196/2003, circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" del chiamato alle sole chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza in quanto, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell’identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Nel caso di specie non risulta che tali presupposti ricorrano, non avendo il ricorrente evidenziato la presenza di un effettivo pregiudizio che potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dei dati. Peraltro, come già rilevato, i dati richiesti sono riferiti ad un periodo per il quale non sussistono più in capo al titolare obblighi di conservazione dei dati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della specificità delle istanze e delle questioni esaminate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione ai dati personali riferiti al traffico telefonico "in uscita";

b) inammissibile la richiesta di accesso ai dati relativi al traffico telefonico "in entrata";

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli