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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1083056]

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[doc. web. n. 1083056]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Balasso

nei confronti di

Tele2 Italia S.p.A.

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di Tele2 Italia S.p.A. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, accanto ad istanze non previste dal citato art. 13, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine e le modalità del trattamento sotto il profilo dell´eventuale comunicazione o diffusione a terzi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Tele2 Italia S.p.A., con nota anticipata via fax in data 28 ottobre 2003, ha dichiarato di aver già dato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 con note del 25 e 27 agosto 2003. Nel ribadire il contenuto di tali note, la resistente ha poi precisato che:

  • i dati personali detenuti in relazione al ricorrente corrispondono al nome, cognome, indirizzo e numero di utenza telefonica fissa dello stesso (dettagliatamente indicati sia nelle note del 25 e 27 agosto 2003, sia nella nota del 28 ottobre 2003);
  • i medesimi dati sono stati utilizzati dalla società e forniti ad essa da Cemit Interactive Media S.p.A., la quale, con sua nota del 27 agosto 2003 (che risulta depositata in atti) aveva a sua volta informato il ricorrente circa l´origine dei dati trattati e le finalità e le modalità del trattamento;
  • qualora il ricorrente intendesse richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano dagli archivi di Tele2 Italia S.p.A e Cemit Interactive Media S.p.A., le stesse vi "procederanno senza indugi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una società operante nel settore della telefonia.

Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che alle richieste del ricorrente era stato già fornito pieno riscontro a seguito dell´inoltro dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta a tale istanza, il titolare del trattamento con note del 25 e 27 agosto 2003 (successive all´invio di un primo atto di ricorso non pienamente rispondente ai requisiti prescritti dall´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998, ma anteriori rispetto alla data di regolarizzazione dello stesso avvenuta in data 1°ottobre 2003) aveva comunicato al ricorrente i dati che lo riguardano detenuti nei propri archivi precisando anche gli altri aspetti sopra indicati.

Alla luce di tale riscontro, confermato con dichiarazione riformulata nel corso del procedimento, e della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), la successiva proposizione del ricorso, pervenuto in data 1° ottobre 2003 a seguito di regolarizzazione da parte del ricorrente, non risulta quindi giustificata.

Il procedimento ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere infatti avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di proposizione del ricorso l´interessato era già in possesso di idonei elementi di risposta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083056
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso