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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1083087]

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[doc. web. n. 1083087]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Claudia Bonfiglioli, Sabino Catalano, Luigi Milone, Ivana Vecchio, Donato Gallo, Catherine Bugnami, Raffaele La Rotonda, Giuliano Pino, Lucia Putaggio e Domenico Porcelluzzi, rappresentati e difesi dall´avv. Claudia Bonfiglioli presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Roberto Biraghi in qualità di amministratore giudiziario del Condominio di Via Osteno, 2 di Milano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo e tempestivo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´amministratore del proprio condominio con la quale si erano opposti alla diffusione, attraverso l´affissione nella bacheca condominiale, di dati personali che li riguardano relativi a presunte posizioni di morosità.

Gli interessati hanno proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo al Garante di ordinare alla controparte di inibire la diffusione dei dati personali in questione e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente (che ha illustrato la particolare situazione di difficoltà economico/contabile nella quale versa il condominio in questione) ha risposto, con nota del 13 ottobre 2003, sostenendo di aver provveduto a far rimuovere l´elenco oggetto di contestazione "in concomitanza con la richiesta in tal senso avanzata da alcuni condomini".

Con note datate 13 e 22 ottobre e 8 novembre 2003, i ricorrenti hanno contestato il ritardo con il quale è stato fornito riscontro alle proprie istanze, comunicando che il citato elenco sarebbe rimasto affisso in bacheca fino al 22 agosto 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati effettuato a cura di un amministratore di condominio, con specifico riferimento alla diffusione di informazioni sulla situazione debitoria di alcuni condomini effettuata mediante affissione di tali dati nella bacheca condominiale.

Il ricorso proposto in data 6 agosto 2003 era originariamente privo di uno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998. Lo stesso è stato così regolarizzato in data 25 settembre 2003, a seguito di un invito inoltrato dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 19, comma 1, lett. c), del citato d.P.R. n. 501/1998.

Dalla documentazione in atti risulta che a tale data l´elenco era già stato rimosso dal resistente aderendo a quanto richiesto dai ricorrenti con l´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Il ricorso risulta pertanto infondato.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio della documentazione relativa alla regolarizzazione del ricorso gli interessati erano già in possesso degli idonei elementi di riscontro richiesti.

In ragione dell´indicata sequenza di rapporti sussistono giusti motivi per disporre l´integrale compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083087
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso