g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 novembre 2003 [1083586]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1083586]

Provvedimento del  26 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni D´Abramo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Milano Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro, "nonostante i ripetuti solleciti svolti sia da parte dell´interessato che da parte del medico di fiducia dello stesso", ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata il 3 gennaio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Milano Assicurazioni S.p.A. di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di quelli contenuti nella perizia medico-legale relativa ad un sinistro di cui lo stesso è rimasto vittima.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accedere ai dati personali che lo riguardano per il tramite del medico di fiducia già individuato.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità il 9 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Milano Assicurazioni S.p.A. ha risposto, con nota anticipata via fax il 24 ottobre 2003, sostenendo:

  • di aver confermato al ricorrente l´esistenza presso gli uffici della società di dati personali attinenti alla salute dello stesso, i quali "sono stati messi a disposizione del ricorrente per il tramite del medico (..)" dallo stesso designato; 
  • di aver trasmesso integralmente," per la parte sia esplicativa dei dati obbiettivi riscontrati in occasione della visita medica che valutativa dei postumi residuati (..)", la perizia medico-legale redatta dal fiduciario della società, essendo venute meno le esigenze difensive di cui all´art. 14, comma 1 lettera e), della legge n. 675/1996;
  • di aver, altresì, messo a disposizione del ricorrente tutti gli ulteriori dati di carattere sanitario che lo riguardano indicati analiticamente in un allegato.

Con fax in data 3 e 4 novembre 2003 il ricorrente ha confermato di aver ricevuto la documentazione medica in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

La società resistente, se pure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un riscontro adeguato, aderendo alle relative richieste.

Milano Assicurazioni S.p.A. ha infatti confermato al ricorrente l´esistenza di dati che lo riguardano e li ha comunicati allo stesso per il tramite del medico designato, nel rispetto del disposto dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

Sul ricorso va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083586
Data
26/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso