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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1083605]

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[doc. web. n. 1083605]

Provvedimento del 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Nicola Pepe

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto alla società resistente conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano relativi "all´attivazione del servizio di preselezione automatica dell´operatore (CPS) "fisso 1055". In particolare, lamentando l´avvenuta attivazione del servizio senza che una previa richiesta fosse stata formulata in tal senso, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile di tali dati e della loro origine oltre che della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato.

Non avendo ricevuto alcun riscontro a tale istanza, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 1 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 19 ottobre 2003, nel comunicare i dati personali detenuti, ha fornito riscontro anche alle altre richieste formulate dall´interessato, indicando in particolare le asserite modalità dell´attivazione del servizio di preselezione automatica "fisso 1055", che sarebbe a suo avviso imputabile ad una "incomprensione" con un fornitore di "teleselling" che il 28 maggio 2003 aveva contattato telefonicamente l´interessato per proporre l´attivazione del servizio in questione.

Con nota inviata via fax il 26 ottobre 2003, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da una società di telecomunicazione.

La resistente ha indicato la propria ricostruzione delle modalità di attivazione del servizio fornendo anche un sufficiente riscontro alle altre richieste del ricorrente. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Questa Autorità si riserva di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 per verificare, anche unitamente ad altri elementi acquisiti dal Garante a proposito dei servizi non richiesti e alle contestazioni dell´interessato sull´informativa, il rispetto della normativa di cui alla medesima legge in relazione al complessivo trattamento dei dati effettuato, anche con riferimento all´attività svolta dal citato fornitore di teleselling.

L´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083605
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso