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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084927]

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[doc. web. n. 1084927]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Massimo Ferrari

nei confronti di

IAL Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza con la quale, unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, nel contestare l´invio da parte del sito Internet www.Ialweb.it di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale relativo a corsi informatici on line, aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 24 novembre 2003, ha fornito il nominativo del responsabile del trattamento ed ha sostenuto:

  • che l´indirizzo e-mail del ricorrente "è stato acquistato dalla ditta Draghet s.r.l. Internet Services"; 
  • di aver "provveduto a cancellare (…) tutti i dati acquisiti da tale ditta" dai propri archivi; 
  • di aver inviato all´indirizzo di posta elettronica dell´interessato "una e-mail il 15 settembre 2003" con la quale aveva dichiarato che "non sarebbero più arrivati altri messaggi (…)".

Con messaggio e-mail inviato il 28 novembre 2003, il ricorrente ha sottolineato una possibile incongruenza del riscontro ottenuto, rilevando che nel testo della e-mail ricevuta veniva indicato il sito Internet www.ottopiu.numerica.it quale fonte di raccolta del proprio indirizzo di posta elettronica, sito Internet che il ricorrente ha peraltro dichiarato di aver "frequentato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´ utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario come è invece avvenuto nel caso di specie.

La resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle istanze formulate dall´interessato, indicando l´origine dei dati personali che lo riguardano, fornendo gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 e dichiarando di aver interrotto l´invio di e-mail a contenuto promozionale/commerciale all´indirizzo di posta elettronica dello stesso, attestando altresì di aver cancellato tutti i dati personali che lo riguardano. In relazione a tali dichiarazioni (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative con riferimento all´idoneità dell´informativa rilasciata all´interessato e sulle modalità di trattamento dei dati personali di terzi.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di IAL Friuli Venezia Giulia, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviati, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084927
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso