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Sanità - L'articolo 13 L. 675/96 non impone di fornire il supporto fisico (copie fotografiche dell'ecografia) su cui sono archiviati i dati, ma d...

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[doc. web n. 1085628]

Sanità - L´articolo 13 L. 675/96 non impone di fornire il supporto fisico (copie fotografiche dell´ecografia) su cui sono archiviati i dati, ma di estrapolarne il contenuto - 11 aprile 2000

L´art. 13 della legge n. 675/1996 non prevede la necessaria consegna della documentazione o dei supporti sui quali i dati sono conservati, in quanto obbliga, più precisamente, il titolare e il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente e a riferirle a quest´ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il ….., presentato dal sig. …… nei confronti dell´ospedale …….., per il mancato riscontro alle istanze precedentemente formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla richiesta di ottenere copia delle riproduzioni fotografiche relative all´ecografia epatica effettuata presso il citato presidio ospedaliero il 28 aprile 1999, copia la cui disponibilità si sarebbe resa necessaria "per verificare l´evolversi della patologia di cui è affetto" l´interessato stesso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. ……, con la quale questa Autorità ha invitato l´ospedale ……., ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato e ad inviare contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota inviata via fax in data …… dall´Azienda USL …., presidio ospedaliero …., con la quale il predetto titolare del trattamento ha fatto pervenire copia della nota inoltrata in data .. …… ….al ricorrente, precisando, fra il resto, che:

  • la struttura sanitaria ospedaliera è gravata di specifici obblighi di conservazione dei dati, che riguardano anche tutti i tipi di analisi e riscontri radiografici,
  • nel caso specifico (ecografia epatica) "la tecnologia in uso…non consente a posteriori la riproduzione delle immagini che pertanto sono in copia unica e non riproducibili in forma originale",
  • "di ogni indagine viene rilasciata opportuna refertazione che assume il carattere di certificazione facente fede di quanto rilevato dal sanitario all´atto dell´indagine stessa",
  • allo scopo di venire comunque incontro alle necessità illustrate dall´interessato, vi era la disponibilità a consentire al medico da questi delegato di consultare le immagini fotografiche presso il servizio di ecografia o, in subordine, di consentire al medesimo ricorrente la consegna temporanea delle immagini in questione, previa assunzione di un obbligo di restituzione;

VISTA la nota in data . …. … con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, asserendo, fra l´altro, che:

  • la normativa relativa alla conservazione dei documenti sanitari non nega "la possibilità di rilascio dei documenti clinici…a fronte di richiesta motivata e tendente a tutelare il superiore diritto del cittadino alla salute",
  • le soluzioni "interlocutorie" prospettate dall´ospedale di …. non soddisfano pienamente le esigenze rappresentate in sede di ricorso, dal momento che prospettano una "procedura particolarmente onerosa e complicata",
  • la refertazione scritta fornita in copia dall´ospedale, e di cui si fa cenno nella nota del .. ….. …., "appare in larga parte incomprensibile",
  • come già rappresentato in sede di ricorso, la consegna dell´ecografia epatica è "necessaria per verificare l´evolversi della patologia di cui è affetto e quindi per tutelare la propria salute";

VISTA la nota n. ... del .. …… con la quale questa Autorità, a seguito dell´assenso manifestato in proposito dal titolare del trattamento e dall´interessato, ha prorogato, ai sensi dell´art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota, anticipata via fax il 30 marzo 2000, con la quale l´Azienda USL ….., presidio ospedaliero ….., ha ulteriormente specificato la propria posizione, precisando che l´ecografia in questione è stata realizzata "a mezzo di apparecchio funzionante a tipo Polaroid o a carta termica" e che per effetto delle tecnologia impiegata "non è possibile estrarre copia dall´unica stampa fotografica originale";

PRECISATO che l´art. 13 non prevede la necessaria consegna della documentazione o dei supporti sui quali i dati sono conservati, in quanto obbliga, più precisamente, il titolare e il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente e a riferirle a quest´ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili;

PRECISATO però che il Garante ha messo in luce (con decisione del 25 novembre 1999) la "necessità di esibire o consegnare copia, non tanto di singoli dati quanto di interi atti o documenti anche su supporto diverso da quello cartaceo", qualora le informazioni relative al richiedente possano risultare incomprensibili o snaturate nel loro contenuto se private di alcuni elementi essenziali;

PRESO ATTO che nel caso di specie è stata rappresentata dal titolare del trattamento l´impossibilità tecnica di eseguire copie dell´ecografia epatica a suo tempo effettuata, ma che nel contempo il titolare medesimo ha manifestato la propria disponibilità a permettere la visione dei dati in questione nelle forme già rappresentate nella nota del .. ….. …. indirizzata all´interessato;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dell´interessato secondo cui la visione diretta delle immagini in questione potrebbe risultare utile allo scopo di permettere al sanitario di fiducia un confronto con altri riscontri;

RILEVATO che la visione o la messa a disposizione temporanea dei documenti fotografici in questione dovrà avvenire nel rispetto dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, in base al quale i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare;

CONSTATATO, peraltro, che alcuni dati personali che derivano dalla trasposizione su carta dei riscontri diagnostici effettuati presso la struttura ospedaliera di pronto soccorso non sono agevolmente comprensibili;

RILEVATO che l´art. 13 della legge prevede invece che i dati ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere comunicati all´interessato "in forma intelligibile" e che l´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 obbliga il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dell´art. 13 della legge ", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare…, ad agevolare l´accesso ai dati personali da parte dell´interessato";

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento sul presupposto che il titolare del trattamento, oltre a rendere possibile la visione dei dati nelle forme sopraindicate, adotti misure nel senso poc´anzi indicato consentendo, in particolare, una più agevole leggibilità dei referti medici e diagnostici attualmente riportati su supporto cartaceo, ad esempio attraverso la loro riproduzione dattiloscritta;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 , non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in premessa;

Roma, 11 aprile 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli