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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1085725]

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[doc. web. n. 1085725]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Manzo

nei confronti di

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, intestataria di un´utenza telefonica mobile, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi sms a contenuto promozionale ricevuti sulla propria utenza anche in ore notturne, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonché di conoscere finalità e modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Con la predetta istanza l´interessata si era altresì opposta al trattamento dei dati personali per fini promozionali e commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 17 novembre 2003, ha indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha fornito alcune indicazioni su finalità e modalità del trattamento, ha comunicato il numero di utenza telefonica mobile (tuttora attivo) associato al codice fiscale dell´interessata ed ha dichiarato anche di aver interrotto l´invio di messaggi non sollecitati aventi contenuto promozionale e commerciale sull´utenza telefonica mobile.

Con nota pervenuta il 21 novembre 2003, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto un riscontro "parziale" alle proprie istanze, dal momento che il titolare del trattamento si sarebbe limitato a dare conferma dell´esistenza di alcuni dati anagrafici della ricorrente "senza provvedere alla comunicazione analitica e dettagliata" degli stessi. L´interessata ha pertanto ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di messaggi sms aventi finalità promozionali ad un´utenza telefonica da parte di una società di telefonia mobile.

Il ricorso è fondato in riferimento alla richiesta dell´interessata di conoscere in modo intelligibile i dati personali che la riguardano, la loro origine e le finalità del trattamento. In ordine a tali richieste il titolare del trattamento non ha infatti fornito un riscontro. Pertanto, TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà integrare gli elementi già forniti mettendo a disposizione dell´interessata, ove già non fatto, tutti i dati personali che la riguardano in forma intelligibile e precisando l´origine e le finalità del loro trattamento entro il 16 febbraio 2004.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste. La società resistente ha fornito all´interessato idonei elementi in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, fornendo indicazioni anche in merito alle modalità del trattamento effettuato.

Con riferimento all´opposizione al trattamento, va analogamente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver interrotto l´utilizzo dell´utenza mobile intestata all´interessata per fini promozionali e/o commerciali e di aver sospeso il trattamento dei dati a tal fine.

L´Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento, unitamente alle risultanze di altri procedimenti, i presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative e per l´adozione di altri provvedimenti in relazione all´ipotizzata assenza del consenso e dell´informativa all´interessata, in violazione dei principi affermati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 10 giugno 2003 in tema di sms promozionali, pubblicato sul sito Internet www.garanteprivacy.it.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente di conoscere in modo intelligibile tutti i dati personali che la riguardano detenuti da TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A., nonché la loro origine e le finalità del relativo trattamento ed ordina al predetto titolare di corrispondere a tali richieste nel termine di cui in motivazione, dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085725
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso