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Provvedimento del 12 gennaio 2004 [1086526]

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[doc. web. n. 1086526]

Provvedimento del 12 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stefano Gandolfo

nei confronti di

Borsari Casa Editrice di Giuseppe Migliorino & C. s.a.s;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004) con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (pubblicità di novità editoriali), aveva chiesto alla resistente la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e di conoscerne l´origine, opponendosi, altresì, al trattamento dei medesimi dati per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 del d.lg. n. 196/2003) l´interessato ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 novembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 d.lg. n. 196/2003), la società resistente, con nota inviata via fax il 2 dicembre 2003, ha risposto sostenendo di:

  • ricavare gli indirizzi e-mail da ordini di acquisto on line dei propri prodotti, da abbonamenti ai propri servizi di consulenza via Internet, da iscrizioni spontanee alla mailing list della società e dalla corrispondenza elettronica in "entrata" o "in uscita";
  • di disporre gli indirizzi e-mail in tal modo raccolti nella suddetta mailing list di circa 5000 clienti, dalla quale l´indirizzo e-mail del ricorrente è stato eliminato come richiesto in modo da non ricevere più altre comunicazioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza promozionale ad un indirizzo di posta elettronica.

La resistente, seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e all´opposizione al loro trattamento, confermando di aver cancellato i dati personali che lo riguardano (cancellazione peraltro effettuata senza prima procedere, come dovuto, alla richiesta comunicazione in forma intelligibile all´interessato dei medesimi dati).

Stante l´intervenuta cancellazione e sulla base delle dichiarazioni rese al ricorrente, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 limitatamente ai profili attestati con il predetto riscontro.

Il ricorso deve invece essere accolto parzialmente in ordine alla richiesta di avere conferma dell´eventuale detenzione di altri dati personali, oltre quello già cancellato, per le finalità oggetto di opposizione, e in relazione all´opposizione al trattamento per la quale la resistente, in aggiunta alla cancellazione dei dati già trattati, dovrà astenersi dall´illecito utilizzo in futuro di ogni dato dell´interessato per le medesime finalità, anche identico a quello già cancellato.

La resistente dovrà pertanto riscontrare la predetta richiesta di conferma dell´esistenza dei dati personali formulata dal ricorrente entro il 15 marzo 2004, astenendosi altresì con effetto immediato nei predetti termini dalla data di ricevimento del presente provvedimento dall´utilizzo di qualsiasi dato dell´interessato per finalità promozionali.

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 196/2003 e sulla base di un distinto provvedimento, l´Autorità instaurerà un autonomo procedimento per verificare la liceità e la correttezza del trattamento effettuato, con particolare riguardo all´obbligo di informativa ai sensi dell´art. 13 del d.lg. n. 196/2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Borsari Casa Editrice di Giuseppe Migliorino & C. s.a.s., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di ottenere conferma dell´eventuale trattamento di altri dati personali oltre l´indirizzo e-mail del ricorrente e ordina alla società resistente di astenersi dall´illecito utilizzo di ogni dato dell´interessato per le medesime finalità promozionali e pubblicitarie;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Borsari Casa Editrice di Giuseppe Migliorino & C. s.a.s., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1086526
Data
12/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso