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Provvedimento del 26 gennaio 2004 [1087411]

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[doc. web n. 1087411]

Provvedimento del 26 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Trawell Ltd. in persona del sig. Paolo Codo

nei confronti di

Agenzia Viaggi Gemini S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La società ricorrente, in persona del sig. Paolo Codo, ha proposto un ricorso ai sensi dell´art. 145 d.lg. n. 196/2003 nei confronti di Agenzia Viaggi Gemini S.p.A., lamentando di aver subito un danno a causa dell´utilizzo da parte di quest´ultima di un indirizzo di posta elettronica relativo a Paolo Codo, attualmente "proprietario" di Trawell Ltd., che ha lavorato fino al 2001 per conto della resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 146, comma 1, del d.lg. n. 196/2003.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai dati personali che lo riguardano ed ai diritti riconosciuti dall´art. 7 del d.lg. n. 196/2003, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno quindici giorni dalla data del ricevimento dell´istanza formulata ai sensi dell´art. 8 del d.lg. n. 196/2003.

Dalla documentazione in atti risulta, invece, che l´istanza allegata al ricorso e indicata quale esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (già art. 13 della legge n. 675/1996) non riguarda informazioni relative alla società ricorrente.

Si tratta infatti di dati inerenti ad un terzo (la persona titolare della società medesima, in riferimento a trattamenti effettuati antecedentemente all´acquisizione della proprietà, da parte dell´interessato, di Trawell Ltd.), per i quali il ricorrente ha già proposto un ulteriore ricorso nei confronti della medesima resistente opponendosi all´utilizzo dei propri estremi identificativi in un indirizzo e-mail.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 26 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1087411
Data
26/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso