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Provvedimento del 12 maggio 2004 [1097893]

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[doc. web. n. 1097893]

Provvedimento del 12 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Barilla G. & R. F.lli S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Barilla G. & R. F.lli S.p.A., afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata alla società il 5 gennaio 2004, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché l´origine, la logica e le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano. L´interessato aveva anche chiesto di accedere al complesso dei dati personali contenuti nel fascicolo personale e relativi alla carriera professionale per avere conferma della loro esistenza ed ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati personali concernenti valutazioni espresse dall´azienda ed altre informazioni personali, relative a procedimenti disciplinari.

Tale ultima richiesta era stata oggetto, in precedenza, di varie istanze presentate ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, in riferimento alle quali l´interessato ha dichiarato di aver ricevuto riscontri incompleti.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessato ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 marzo 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente ha risposto con note del 9 aprile e del 5 maggio 2004 -quest´ultima, in replica a quanto ribadito dal ricorrente nella memoria del 22 aprile 2004 con la quale ha chiesto di conoscere anche l´elenco delle presenze sul luogo di lavoro- fornendo indicazioni in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile, alla logica, all´origine ed alle finalità del trattamento, integrando i riscontri già forniti e dichiarando la propria disponibilità a fornire all´interessato il fascicolo personale che lo riguarda (ivi compresa la documentazione contenente le presenze, di cui è in corso di completamento l´acquisizione), ed indicando altresì fra i dati richiesti quelli non più detenuti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessato detenuti da una società di cui lo stesso è dipendente.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali in ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché la logica e le finalità dello stesso. In ordine a tali profili il titolare del trattamento ha infatti fornito un riscontro adeguato. Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali, con riferimento alle informazioni già messe a disposizione dell´interessato.

Il ricorso deve invece essere accolto in relazione ai dati personali di cui l´azienda sta completando la collazione, che risultano contenuti nel fascicolo personale o in altri eventuali archivi aziendali e di cui è stata allo stato offerta all´interessato la consultazione. Il titolare del trattamento dovrà integrare i riscontri già forniti consentendo all´interessato di accedere in concreto ai dati richiesti nelle forme di cui all´art. 10 del Codice, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente decisione, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data a questa Autorità.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 100 euro a carico di Barilla G. & R. F.lli S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 maggio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1097893
Data
12/05/04

Tipologie

Decisione su ricorso