g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 maggio 2004 [1098956]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1098956]

Provvedimento del  5 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Pierangelo Satriano

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente ha inviato un ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali, lamentando un trattamento illecito di dati personali da parte di Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. Quest´ultima società avrebbe, senza consenso dell´interessato, attivato sulla sua utenza telefonica il servizio di "accesso canone zero", provocando così anche l´interruzione del servizio Adsl fornito da Telecom Italia S.p.A.

Con il ricorso, l´interessato ha chiesto al Garante di "accertare l´attivazione di servizi non richiesti dall´utente attraverso un illecito trattamento di dati personali ad opera delle (…) società di telefonia e, per l´effetto, sanzionare le stesse a norma di legge".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il Codice (in vigore dal 1° gennaio 2004) disciplina agli artt. 145 e s. la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c)).

Tale normativa individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso è inammissibile.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 145 s. del d.lg. n. 196/2003 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 7 del Codice (già art. 13 della legge n. 675/1996), nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno quindici giorni dalla data del ricevimento dell´istanza formulata ai sensi dell´art. 8 del medesimo Codice. Con il particolare strumento del ricorso non può essere infatti sottoposta all´esame del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, come può avvenire invece con le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 141, comma 1, lett. a) e b), dello stesso Codice.

Nel caso di specie, il ricorrente ha inviato sia a Wind Telecomunicazioni S.p.A. che a Telecom Italia S.p.A. una comunicazione, che nel ricorso è stata qualificata quale istanza proposta ex artt. 7 e 8 del Codice, contenente però richieste che non riguardavano la protezione dei dati e non rientravano tra quelle esercitabili ai sensi di tali articoli; solo nel ricorso poi ha contestato il trattamento, ritenuto illecito, dei dati personali in termini che come detto, però, non sono stati previamente oggetto di idoneo interpello dei titolari del trattamento.

L´Autorità verificherà in ogni caso, nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), del Codice, la liceità del trattamento dei dati in questione, anche alla luce di altre segnalazioni già pervenute in materia di utilizzazione di dati personali per l´attivazione di servizi non richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 5 maggio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1098956
Data
05/05/04

Tipologie

Decisione su ricorso