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Provvedimento del 4 ottobre 2004 [1102240]

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[doc. web n. 1102240]

Provvedimento del 4 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Alfonsa Nicolini rappresentata e difesa dall´avv. Mauro Longo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Popolare di Sondrio Soc. coop. a r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

In data 21 gennaio 2004, ad istanza della banca trattaria Banca Popolare di Sondrio sooc. coop. a r.l. presso la quale la ricorrente intratteneva un rapporto di conto corrente, era stato elevato protesto per mancanza fondi relativamente a sei assegni bancari emessi dall´interessata.

In data 30 gennaio 2004 la banca aveva inviato il preavviso di revoca con la quale, ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, informava l´interessata del mancato pagamento degli assegni per difetto di provvista e della facoltà di provvedere al pagamento tardivo ai sensi dell´art. 8 della citata legge, entro il 30 marzo 2004. Ciò, al fine di evitare l´iscrizione del relativo nominativo nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia (C.A.I.), con conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni, oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla legge, con effetto dal 2 aprile 2004.

Successivamente, dopo la notifica di un atto di precetto relativo ai titoli di credito in questione, l´interessata aveva pagato le somme dovute ottenendo relativa quietanza liberatoria dal legale del creditore (cui, ai sensi dell´art. 83 c.p.c., era stata conferita delega "ad accettare pagamenti e rilasciare quietanze" nella procedura esecutiva promossa nei confronti dell´interessata). In tale documento, datato 29 marzo 2004, si sosteneva che il creditore istante avrebbe dato disposizioni al legale di abbandonare la procedura esecutiva in corso "essendo stato integralmente soddisfatto del credito di cui al precetto (…).

In data 30 marzo 2004 l´interessata aveva consegnato copia della dichiarazione (oltre alla copia del precetto e dei titoli protestati) alla banca, la quale aveva tuttavia ritenuto inidonea la quietanza prodotta quale prova dell´avvenuto tardivo pagamento. La banca (in persona del direttore dell´Agenzia n. 2 di Roma) aveva infatti eccepito "(i) il mancato analitico riferimento all´avvenuto pagamento di tutte le voci di cui all´art. 8, comma 1, l. n. 386 del 1990, nonché (ii) l´assenza della firma autenticata del portatore del titolo".

Nel frattempo, essendo scaduto il termine sopra specificato, in data 2 aprile 2004 la banca aveva iscritto nell´archivio C.A.I. il nominativo dell´interessata cui veniva contestualmente revocata l´autorizzazione ad emettere assegni.

Con lettera raccomandata a.r. in data 16 aprile 2004, l´interessata aveva diffidato Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l. a revocare con effetto immediato l´iscrizione in questione, ritenendola illegittima.

Con nota in data 20 aprile 2004 la banca aveva ribadito la legittimità del proprio operato.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice l´interessata ha chiesto alla citata banca di "rettificare" la segnalazione effettuata all´archivio C.A.I. nei confronti dell´interessata, chiedendo altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. Ad avviso dell´interessata, infatti, la locuzione "integralmente soddisfatto" riportata nella dichiarazione del creditore non può che essere intesa quale prova dell´avvenuto pagamento di ogni pendenza, non richiedendo l´art. 8, comma 3, della legge n. 386/1990 "la necessaria indicazione analitica delle voci che compongono la somma dovuta". Inoltre, sempre ad avviso dell´interessata, "la firma di un procuratore speciale iscritto all´albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell´art. 83 c.p.c. ha valore equivalente alla firma del soggetto autenticata da notaio", in quanto l´avvocato sarebbe munito anche di poteri di certificazione, come ad esempio quello di autenticare la firma del cliente.

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità in data 19 maggio 2004, Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l., con nota in data 26 maggio 2004, nel ribadire la legittimità del proprio operato in ordine all´iscrizione in questione, ha precisato che la documentazione esibita a suo tempo non rispettava i requisiti di forma e sostanza prevista dalla normativa (art. 8 della legge n. 386/1990) in quanto:

  • la quietanza esibita a suo tempo non recava la firma del portatore del titolo autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
  • "mancava l´attestazione della riferibilità del pagamento alle singole poste delle quali esso necessariamente si compone (capitale, interessi, penale e spese)".

Con memoria inviata l´11 giugno 2004 la ricorrente ha nuovamente contestato le eccezioni di controparte ribadendo quanto già formulato nel ricorso.

Con nota in data 7 settembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice ed in risposta ad una richiesta di informazioni formulata da quest´Autorità, la Banca d´Italia-Ufficio di sorveglianza sul sistema dei pagamenti (cui erano stati richiesti elementi di valutazione in proposito) ha precisato che "l´adempimento degli obblighi di segnalazione delle fattispecie illecite alla CAI da parte degli enti segnalanti è disciplinato da un complesso di norme inderogabili (…) che non riconosce agli obbligati spazi di valutazione discrezionale. Per tale ragione, in mancanza di pagamento tardivo effettuato e provato in osservanza delle prescrizioni di legge, l´ente segnalante non può esimersi dal procedere alle dovute iscrizioni nell´archivio", pena le conseguenze previste dall´art. 10 della legge n. 386/1990 ("Responsabilità solidale del trattario").

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la segnalazione, effettuata da una banca, di alcuni dati personali della ricorrente ora registrati nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990.

L´iniziale, e contestato inserimento dei dati della ricorrente è avvenuto con modalità che non risultano aver violato le disposizioni applicabili nella corrente prassi bancaria, anche in relazione alle istruzioni e circolari emanate dalla Banca d´Italia.

Il pagamento che sarebbe stato ritenuto satisfattivo dal creditore non è stato documentato nelle forme puntualmente previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990.

Tale disposizione richiede -comma 1- il pagamento di altre voci oltre l´importo dell´assegno (interessi, penale, eventuali spese), senza specificare -al comma 3- se la quietanza debba indicarle tutte analiticamente; con una speciale disposizione di rango parimenti primario, l´art. 8 prescrive anche, specificamente, la presentazione di un´idonea quietanza del portatore con firma autenticata.

Nel caso in esame è stata prodotta alla banca una dichiarazione non autenticata di un terzo (il legale del portatore del titolo che pure era stato delegato a rilasciare quietanze a margine di un atto di precetto), inidonea ai fini che rilevano nella fattispecie.

Non può essere quindi considerata illecita l´iniziale segnalazione nell´archivio CAI disposta all´epoca.

Il ricorso (che peraltro fa riferimento ad una segnalazione per la quale è decorso, alla data odierna, il termine semestrale di efficacia della revoca di cui si ha notizia) non risulta pertanto fondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1102240
Data
04/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso