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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1128993]

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[doc. web n. 1128993]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Buongiorno S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale all´indirizzo e-mail "gabriellacrisafulli@tiscali.it", si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito riscontro con lettera del 19 marzo 2003 indicando gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e sostenendo di:

  • non poter "essere certi" che il ricorrente sia "l´interessato del trattamento (…)" ai sensi della legge n. 675 del 1996 "non essendoci corrispondenza tra i suoi dati personali e quelli contenuti nell´indirizzo e-mail destinatario della comunicazione B!Direct";
  • non poter rispondere alle richieste del ricorrente "fino a quando non (…) avrà dimostrato in modo univoco la titolarità dell´indirizzo di posta elettronica gabriellacrisafulli@tiscali.it oppure (…) avrà prodotto procura (…) da parte del legittimo titolare".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie istanze, in particolare precisando che "gli indirizzi e-mail (…) possono essere formati da nomi di fantasia e/o reali" e ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali in possesso di Buongiorno S.p.A., nonché di porre a carico di quest´ultima le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 7 maggio 2003, nel ribadire quanto già sostenuto nella lettera di risposta alle richieste del ricorrente del 19 marzo 2003, ha sottolineato di non aver ancora ricevuto "né procura né dimostrazione alcuna di titolarità" dell´indirizzo e-mail in questione in capo al ricorrente.

Con nota del 19 maggio 2003 il ricorrente ha dichiarato di non essere soddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le istanze proposte.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, avanzata correttamente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´esercizio dei diritti previsti da citato art. 13 e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è consentito infatti con riferimento a dati personali relativi a terzi.

L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa inoltre che, per esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento" o, qualora agisca su incarico dell´interessato, deve "esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge".

La richiesta formulata dalla società resistente volta a verificare, in capo all´odierno ricorrente, la legittimazione a proporre l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 con riferimento all´indirizzo e-mail indicato in premessa era pertanto legittima ed è stata tempestivamente rivolta al ricorrente che, per esercitare i diritti di cui al citato art. 13 in modo conforme alla legge, era tenuto a rispondere, dimostrando di essere titolare ed utilizzatore unico di tale indirizzo o, nel caso in cui agisca su incarico dell´interessato, fornendo copia della procura rilasciatagli da quest´ultimo. Il ricorrente non ha invece riscontrato tale legittima richiesta del resistente, proponendo direttamente il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996.

L´accertata inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione nel merito in relazione alle istanze formulate dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128993
Data
21/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso