g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132700]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1132700]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

FrancoAngeli s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio al proprio domicilio di un invito per la partecipazione alla presentazione di un volume da parte di FrancoAngeli s.r.l., aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di conoscere la loro origine, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione degli stessi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 28 maggio 2003, sostenendo che:

  • "dalle indagini (…) effettuate la richiesta" del ricorrente "non (…) risulta (…) mai giunta";
  • il nominativo dell´interessato "risulta essere stato inserito nella (…) banca dati il 2 agosto 1995" al fine di ricevere informazioni sulle proprie novità editoriali;
  • "sulla base di questi dati dal 1995 ad oggi (…) in più occasioni" sono stati inviati al ricorrente "cataloghi e notiziari relativi alle (…) pubblicazioni";
  • i dati personali dell´interessato (di cui è stato fornito un elenco dettagliato) "non sono mai stati forniti a terzi e (…) come da richiesta verranno immediatamente cancellati" dal proprio archivio.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio del ricorrente.

Il ricorso deve essere in parte accolto. Il titolare del trattamento non ha fornito riscontro alla richiesta dell´interessato volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

La società resistente dovrà pertanto adempiere alla suddetta istanza comunicando all´interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Con riferimento alle istanze volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali, a conoscerne l´origine, logica e finalità del trattamento e ad ottenere la cancellazione degli stessi, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha infatti fornito un riscontro adeguato in merito a tali istanze.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 40 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato nei termini di cui in motivazione, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 40 euro a carico di FrancoAngeli s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132700
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso