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Provvedimento del 1 giugno 2005 [1139897]

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[doc. web n. 1139897]

Provvedimento del 1 giugno 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 aprile 2005 da XY nei confronti di Giornale di Sicilia editoriale poligrafica S.p.A. con il quale il ricorrente, a seguito della pubblicazione di un articolo relativo ad un´intimidazione dallo stesso subita, ha ribadito la propria richiesta, già formulata con istanza ex artt. 7 e 8 del Codice alla predetta società, volta a conoscere "la fonte dalla quale la giornalista ha attinto la notizia ", sostenendo che l´informazione (apparsa in data gg/mm/aaa nell´edizione di Agrigento del quotidiano "Il Giornale di Sicilia" a firma della giornalista ZK) sarebbe, peraltro, coperta da segreto istruttorio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 27 aprile 2005, con la quale la resistente (con nota a firma del condirettore responsabile del quotidiano "Il Giornale di Sicilia") ha comunicato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente, avendo la giornalista che ha redatto l´articolo invocato il segreto professionale relativamente alla fonte della notizia, anche in riferimento all´art. 138 del Codice;

VISTO il fax del 10 maggio 2005 con il quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro;

CONSIDERATO che il Codice, in caso di richiesta dell´interessato di conoscere l´origine dei dati personali ai sensi dell´articolo 7, comma 2, lettera a), lascia impregiudicate le norma poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia (art. 138 del Codice);

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare infondato il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 1 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1139897
Data
01/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso