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Provvedimento del 1 giugno 2005 [1139912]

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[doc. web n. 1139912]

Provvedimento del 1 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) avanzata da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Marco Tardelli, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo alle iniziative poste in essere presso il sito www.musicArea.it), chiedeva conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi al trattamento dei dati e sollecitandone la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 febbraio 2005 con il quale il ricorrente, insoddisfatto del riscontro ottenuto alla predetta istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (avendo il titolare del trattamento riscontrato solo le richieste di conferma dell´esistenza dei dati e di cancellazione, nonché di conoscere gli estremi del titolare, dichiarando di aver "provveduto a cancellare ogni suo indirizzo" dal proprio archivio), ha ribadito le restanti richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2005 (con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato), nonché l´ulteriore nota del 7 aprile 2005 (notificata dal Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso, comunicando nuovamente al titolare del trattamento il ricorso ed il conseguente invito ad aderire);

RILEVATO che il resistente non ha fornito alcun riscontro alle richieste riproposte con il ricorso;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di accogliere il ricorso e di ordinare a Marco Tardelli di fornire adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, entro il 10 luglio 2005, dando comunicazione a questa Autorità, nel medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico del resistente nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Marco Tardelli di fornire adeguato riscontro a tutte le richieste del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1139912
Data
01/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso