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Provvedimento del 9 giugno 2005 [1140123]

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[doc. web n. 1140123]

Provvedimento del 9 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 aprile 2005, presentato da Sara Premoli nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 12 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestata dalla ricorrente, i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. il 3 aprile 2000 "ed estinto in data 01.04.2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze" e ad una richiesta di prestito finalizzato rivolta a Compass S.p.A. il 31 marzo 2005 successivamente alla iniziale richiesta di cancellazione del 21 marzo 2005;

VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto già dichiarato alla ricorrente con lettera del 30 marzo 2005) di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Fiat Sava S.p.A. il 7 maggio 2003 "ed estinto con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi", ad un prestito finalizzato erogato il 13 giugno 2002 da Finemiro Finance "ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non regolarizzati", ad un prestito personale erogato il 5 giugno 2001 da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. "ed estinto in data 28.11.2003 con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 6 rate) non regolarizzati" e ad un prestito finalizzato erogato il 21 gennaio 2002 da Finconsumo S.p.A. "ed estinto in data 22.10.2003 con segnalazione di credito ceduto". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che la resistente, nella citata nota, ha chiesto altresì al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese alla ricorrente;

CONSIDERATO, come premesso, che la società resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi al citato prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; rilevato che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestito finalizzato richiesto a Compass S.p.A. il 31 marzo 2005 (peraltro anch´essi già cancellati dalla resistente);

RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati è, invece, infondata, avendo la resistente (già prima della proposizione del ricorso) riscontrato la stessa con raccomandata a/r inviata il 2 aprile 2005 e consegnata all´interessata il 5 aprile 2005 (della cui ricevuta di ritorno ha allegato copia) e non essendo, in ogni caso, trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati o per la conservazione dei dati relativi a ritardi successivamente regolarizzati;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A.;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personali dell´interessata;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 9 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli