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Provvedimento del 9 giugno 2005 [1140129]

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[doc. web n. 1140129]

Provvedimento del 9 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 2 febbraio 2005 con il quale Andrea Giuseppe Spelta, a seguito della consegna presso la propria abitazione di un personal computer in ordine al quale Stemar Servizi e Sistemi s.r.l. svolgeva un servizio di assistenza, ha chiesto a tale società di ottenere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e del rappresentante nel territorio dello Stato, qualora designati, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, opponendosi al trattamento a fini promozionali e/o commerciali e chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 marzo 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 30 marzo 2005, con la quale Stemar Servizi e Sistemi s.r.l. ha aderito al predetto invito fornendo un sufficiente riscontro a tutte le istanze presentate e attestando in particolare (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver erogato "servizi di prima installazione e garanzia sui personal computers ()" per conto di Brevi S.p.A. e che, attualmente, "non risultano trattati () i dati del sig. Andrea Giuseppe Spelta ()". Ciò, in quanto la resistente, al termine del periodo previsto dal contratto stipulato con Brevi S.p.A., ha cancellato le informazioni già detenute (circoscritte al nome ed all´indirizzo dell´utente);

VISTA la nota del 21 aprile 2005, con la quale quest´Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice; rilevato che non sono pervenute ulteriori comunicazioni dalle parti;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Stemar Servizi e Sistemi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1140129
Data
09/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso