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Provvedimento del 9 giugno 2005 [1140348]

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[doc. web n. 1140348]

Provvedimento del 9 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato l’11 aprile 2005 con il quale Giovanna Scamardella (a seguito della ricezione di una carta di credito CartaSì, distribuita da Servizi interbancari S.p.A., ottenuta gratuitamente per la durata di un anno in qualità di correntista di Banca Toscana S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. Gaspare Scamardella presso il cui studio ha eletto domicilio, ha fatto valere il proprio diritto, già esercitato nei confronti di Servizi interbancari S.p.A., inteso a conoscere l’origine dei dati personali che la riguardano, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e del rappresentante nel territorio dello Stato, qualora designati, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e ad opporsi, altresì, al trattamento dei dati in questione; rilevato che al ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RILEVATO che la ricorrente ha sostenuto di aver manifestato, fin dal gennaio 2003, "il proprio intendimento di risolvere il contratto con Servizi interbancari S.p.A. (ora, CartaSì S.p.A.)", ricevendo tuttavia un’ulteriore carta non richiesta per la quale le è stata addebitata una somma sul conto corrente aperto presso Banca Toscana S.p.A.;

RILEVATO che l’interessata si era già opposta al trattamento dei dati che la riguardano nell’istanza del 27 gennaio 2003, richiamata nella successiva istanza dell’11 dicembre 2004;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 maggio 2005 con la quale la società resistente ha aderito al predetto invito, riscontrando le richieste formulate dall’interessata e attestando, altresì (con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver "cessato ogni trattamento" dei dati in questione, con la sola eccezione dei dati conservati in adempimento all’art. 2220 del codice civile e alle disposizioni antiriciclaggio;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la nota datata 13 maggio 2005 con la quale la ricorrente ha ribadito, tra l’altro, la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell’art. 150, comma 3, del Codice l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di CartaSì S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1140348
Data
09/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso