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Infondatezza del ricorso e instaurazione di autonomo procedimento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Accoglimento o rigetto > Infondatezza del ricorso e instaurazione di autonomo procedimento

Anche ove il ricorso proposto al Garante venga dichiarato infondato, non è precluso all´Autorità di instaurare un autonomo procedimento al fine di valutare ulteriori aspetti del trattamento (fattispecie in cui, dichiarata l´infondatezza della richiesta di cancellazione dei dati detenuti da una "centrale rischi" privata, il Garante ha promosso un distinto procedimento volto a chiarire le modalità con cui era stata resa l´informativa all´interessato ed acquisito il suo consenso ad opera dell´ente finanziatore relativamente alla comunicazione dei dati alla centrale).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 29 [doc. web n. 1066175]


Anche nel caso in cui il ricorso venga dichiarato infondato, il Garante può promuovere un distinto procedimento volto a verificare particolari aspetti del trattamento (nella specie, relativamente alla idoneità della formula utilizzata per l´acquisizione del consenso al momento della raccolta dei dati).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084799]