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Provvedimento del 17 marzo 2005 [1152149]

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[doc. web n. 1152149]

Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 7 febbraio 2005, presentato da Antonio Aceti nei confronti di Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, in relazione al mancato pagamento di un assegno di euro 1.200,00 emesso senza autorizzazione, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dall´archivio C.A.I.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta il 18 febbraio 2005 con la quale Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a r.l., ad integrazione dei riscontri precedentemente forniti, nel ribadire la correttezza del proprio operato, ha dichiarato che, "ricorrendo la fattispecie prevista dall´art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione) (…) non ha potuto esimersi, pur in presenza del pagamento del titolo (…) dall´esecuzione di tutti gli adempimenti di legge, relativi all´avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa sia della revoca di sistema";

CONSIDERATO che l´emissione dell´assegno in questione è avvenuta il 30 settembre 2004 mentre il conto corrente bancario su cui era tratto l´assegno era stato estinto, su richiesta dello stesso interessato, in data 19 agosto 2004, e che pertanto il titolo de quo risulta emesso senza autorizzazione;

RILEVATO che il c.d. "adempimento tardivo", che consente di evitare l´iscrizione all´archivio C.A.I. e le conseguenti sanzioni, è previsto esclusivamente nell´ipotesi di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista (art. 9-bis della legge n. 386/1990);

RITENUTO che l´iniziale e contestata segnalazione nell´archivio C.a.i. è avvenuta con modalità che non risultano aver violato le disposizioni della legge n. 386/1990 e che quindi il ricorso deve essere dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 17 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1152149
Data
17/03/05

Tipologie

Decisione su ricorso