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Internet: verbali e deliberazioni della P.a. in rete - 19 aprile 2000

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Internet: verbali e deliberazioni della P.a. in rete

Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare via Internet i verbali, le deliberazioni ed altri atti ufficiali riguardanti la propria attività. Per i provvedimenti che contengono dati personali relativi a terzi, serve tuttavia una norma, anche di regolamento, che definisca l´ambito di diffusione dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza, come avviene ad esempio in alcune disposizioni che disciplinano, anche su un piano generale, la pubblicità di determinati atti (es., pubblicazione di atti nell´albo pretorio).

Le amministrazioni potrebbero anche rendere note in altro modo notizie relative alla propria attività, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 675/1996 che riguardano l´attività giornalistica e di manifestazione del pensiero e che prevedono, anche in collegamento con l´apposito codice di deontologia già emanato, alcune garanzie a tutela degli interessati. Quest´ultima possibilità può essere peraltro utilizzata anche da singoli componenti di organismi che, senza violare l´eventuale segreto d´ufficio, mettano loro stessi in circolazione, anche via Internet, resoconti non ufficiali di riunioni, iniziative e attività.

I due principi sono stati riaffermati dal Garante in un parere fornito su richiesta del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) che aveva posto un quesito sulla legittimità della prassi, seguita da alcuni componenti, volta a trasmettere, per posta elettronica, resoconti e notizie sui lavori e sulle decisioni assunte che venivano poi pubblicati su alcuni siti web.

L´Autorità ha innanzitutto rilevato che, perché le deliberazioni e gli atti ufficiali contenenti dati personali possano essere consultati via Internet, vanno osservate le generali disposizioni che disciplinano il regime di pubblicità degli atti e dei documenti delle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle norme che tutelano la privacy. Tali norme prevedono particolari cautele per i dati c.d. "sensibili" ed anzi pongono anche un divieto assoluto per la diffusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute (si potrà procedere quindi eventualmente ad "oscurare" alcuni riferimenti a dati del genere).

Inoltre in generale il nuovo comma 3 bis dell´art. 22 della legge 675 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, in assenza di precise disposizioni di legge sul trattamento dei dati sensibili, debbano disciplinare in appositi regolamenti i tipi di dati trattati e la loro possibile utilizzazione.

Per quanto riguarda, invece, la diffusione via Internet di resoconti non ufficiali e di notizie sull´attività del Consiglio universitario nazionale, l´Autorità ha stabilito che si tratta di un´attività lecita che rientra nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, cui si applicano le stesse disposizioni previste per l´esercizio dell´attività giornalistica.

Nel caso in questione, quindi, l´utilizzo e la divulgazione delle informazioni può avvenire senza il consenso della persona interessata e la preventiva autorizzazione del Garante, ma è necessario rispettare i limiti al diritto di cronaca previsti a tutela della riservatezza e della dignità delle persone dalla legge e dall´apposito codice deontologico.

Tra gli obblighi da osservare vi è, quindi, anche quello che impone di raccogliere i dati personali in modo lecito. Questo principio, osserva l´Autorità, non è stato violato dai componenti del consiglio universitario cui si riferisce il quesito poiché le informazioni e le notizie, oggetto di pubblicazione, sono stati predisposti sulla base di appunti presi durante le riunioni e non riguardano aspetti coperti da segreto.

Roma, 19 aprile 2000