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Newsletter 25 novembre 2005

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N. 267 del 25 novembre 2005

• TLC: chiamate in entrata e garanzie in caso di accesso
• Troppi dati agli sportelli bancari e postali

TLC: chiamate in entrata e garanzie in caso di accesso
I dati esterni delle telefonate ricevute sono accessibili se indispensabili in sede penale

L´abbonato o il titolare di una carta prepagata può conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, sms e mms compresi, solo se dimostra che queste informazioni sono indispensabili per tutelare i propri diritti in sede penale in quanto la loro mancata conoscenza determinerebbe un danno effettivo e concreto al diritto di difesa. I dati conosciuti in questo modo non possono essere utilizzati per altri scopi.

Lo ha chiarito il Garante in un provvedimento di carattere generale con il quale ha indicato ai  gestori telefonici le misure da adottare in caso di richieste di accesso relative alle comunicazioni telefoniche "entranti". I dati concernenti le chiamate ricevute sul proprio apparecchio di telefonia fissa o mobile pongono delicate implicazioni per la riservatezza delle persone cui si riferiscono. Oltre a riguardare gli abbonati o i titolari di una carta prepagata, le telefonate  in entrata possono infatti coinvolgere anche altri soggetti, come familiari, amici, membri di una comunità, dipendenti. Il Garante ha chiarito quindi che la richiesta di conoscere dati sulle telefonate già ricevute è legittima solo se corredata da una  motivazione in cui sia specificata l´intenzione di utilizzare i dati nell´ambito di un procedimento penale. Sono escluse quindi richieste di accesso ai dati per controversie civili e di volontaria giurisdizione. Dal mancato accesso deve derivare, poi, un "pregiudizio effettivo e concreto" allo svolgimento delle indagini difensive: i dati non possono essere richiesti perché semplicemente "utili". Al gestore del servizio, che non necessita di un´autorizzazione dell´autorità giudiziaria per comunicare i dati, spetta l´obbligo di accertare con scrupolo l´identità e la legittimazione del richiedente e fornire un riscontro, anche se negativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell´istanza. In ogni caso da parte del gestore potranno essere comunicati  solo alcuni dati relativi alle telefonate in ingresso: numero del chiamante, data, ora di inizio e tipologia della comunicazione, durata.

Il fornitore deve, inoltre, farsi rilasciare una dichiarazione, scritta personalmente dall´interessato o dall´avvocato cui ha conferito mandato, in cui si attesti la veridicità di quanto prospettato e si manifesti l´impegno a non utilizzare i dati per altre finalità.



Troppi dati agli sportelli bancari e postali
Occorre maggiore sobrietà nella richiesta dei documenti di identificazione

Banche ed uffici postali devono limitare ai soli casi indispensabili la richiesta di documenti di riconoscimento dei loro clienti. Inoltre, non  sempre è necessario trattenere la fotocopia del documento per effettuare operazioni bancarie o postali:ad esempio, per il pagamento di un assegno o di un vaglia postale è spesso sufficiente l´esibizione di un documento di identità. Occorre anche evitare di acquisire più volte copia dei documenti già disponibili.

Lo ha precisato il Garante, a seguito di segnalazioni di numerosi cittadini, con un provvedimento con il quale ha prescritto a banche e uffici postali di adottare modalità proporzionate nella richiesta di identificazione dei clienti e di limitarsi a conservare copia del documento solo nei casi stabiliti dalla legge.

L´interessato, ha spiegato il Garante, va identificato rispettando il principio di pertinenza e proporzionalità evitando richieste eccessive di dati e basandosi, caso per caso, su diversi elementi di valutazione come la conoscenza personale, atti o documenti acquisiti in precedenza, l´esibizione del documento o l´eventuale annotazione degli estremi sul documento.

La produzione, anche in via telematica, di una copia del documento di riconoscimento e la sua conservazione sono giustificate, ha sottolineato il Garante, solo se previste espressamente da una norma o solo se la banca o l´ufficio postale devono dimostrare di aver identificato l´interessato relativamente ad alcune particolari operazioni (ad es., un cliente sconosciuto che presenta un assegno) con modalità più accurate.

Va ricordato che l´identificazione è spesso prevista da norme oppure è necessaria per eseguire gli obblighi del contratto e non richiede quindi il consenso dell´interessato.

Il Garante ha richiamato infine l´attenzione sulla necessità di adottare opportune cautele affinché si evitino inutili letture dei dati che permettano l´ascolto da parte di soggetti estranei, assicurando sempre l´opportuno riserbo nelle operazioni di sportello.

"La necessità del rispetto del cittadino che consegna propri documenti a istituti bancari e uffici postali – ha affermato il componente dell´Autorità, Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – ha ispirato uno specifico provvedimento del Garante circa le modalità per l´identificazione dei clienti. Più copie degli stessi documenti, lettura dei documenti dinanzi ad altri clienti, impiegati che conservano copie dei documenti senza che ve ne sia necessità, utilizzo ad altri fini dei documenti raccolti testimoniano spesso la poca consapevolezza del rispetto della dignità delle persone e, come ha voluto esplicitamente prescrivere il Garante, non sono modalità permesse".


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