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Provvedimento del 2 marzo 2006 [1269015]

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 [doc. web n. 1269015]

Provvedimento del 2 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) proposta in data 17 maggio 2005 dall´avv. XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella di Tarsia di Belmonte e Marco Ferrante, nei confronti di Tim Italia S.p.A. (ora Telecom Italia S.p.A.), con la quale l´interessato ha sostenuto che tale società effettuerebbe, nell´ambito di "una non meglio chiarita banca dati" interna, un trattamento illecito di dati personali che lo riguardano relativi ad una morosità risalente al 1997 (contestata dall´interessato e a suo avviso comunque prescritta); rilevato che l´interessato, il quale era venuto a conoscenza di tale trattamento in quanto i dati trattati gli avrebbero impedito di avvalersi di condizioni vantaggiose contenute nell´accordo stipulato dalla società con la Cassa forense, aveva chiesto la cancellazione dei dati "contenuti nella banca dati della TIM" in quanto il trattamento avverrebbe violando l´art. 11 del Codice, con specifico riferimento alla liceità, pertinenza e non eccedenza; rilevato che l´interessato ha chiesto altresì di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, ove designato, oltre alle specifiche misure di sicurezza adottate ai sensi dell´art. 31 del Codice;

VISTA la nota del 7 settembre 2005 con la quale Tim Italia S.p.A. aveva dato riscontro a tale istanza sostenendo che, come previsto dall´art. 4.3 delle condizioni generali del contratto Multibusiness, sottoscritto dall´interessato in data 7 marzo 2005 (in virtù del quale "TIM si riserva il diritto di non accettare la proposta qualora il proponente: ……..b) sia stato in precedenza inadempiente, a qualsiasi titolo, nei confronti di TIM"), la proposta contrattuale non sarebbe stata accettata "per una morosità pregressa, relativa al 1° bim. 1998 del n. 338/7370450", morosità che sarebbe "stata rilevata direttamente dai sistemi informativi TIM"; rilevato che, nella medesima nota, la società aveva precisato che l´interessato, nel sottoscrivere tale proposta, avrebbe anche manifestato il consenso al trattamento dei dati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 novembre 2005 con il quale il ricorrente, ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto da Tim Italia S.p.A., ha sostenuto di non essere stato informato preventivamente di tale trattamento e di non aver comunque manifestato alcun consenso al riguardo; rilevato che il ricorrente ha sostenuto altresì che tale trattamento sarebbe comunque eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e comporterebbe in ogni caso la conservazione di dati personali per un tempo "assolutamente indeterminato", oltreché superiore a quello necessario per l´ordinaria gestione del rapporto contrattuale; rilevato che il ricorrente ha infine ribadito le altre richieste già avanzate con la precedente istanza ex art. 7, chiedendo altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 gennaio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 16 dicembre 2005 con la quale la resistente, nel ribadire di non aver accettato la proposta contrattuale del ricorrente a causa della pregressa morosità (per una somma pari ad euro 922,37), relativa ad un contratto "attivato il 2 novembre 1996 e cessato per disdetta in data 3 febbraio 1998", ha precisato che il credito è stato ceduto da Tim Italia S.p.A. alla società Vonwiller in data 31 ottobre 2001; rilevato che i dati relativi a tale pregressa morosità sono stati ricavati "dai sistemi delle competenti funzioni di Tim nei quali" si conservano "i dati relativi alla fatturazione dei (…) clienti per un periodo di 10 anni, come previsto dalla normativa fiscale che richiama il disposto dell´art. 2220 c.c. sulla conservazione delle scritture contabili"; rilevato che, con la medesima nota, la resistente ha fornito indicazioni in ordine alle finalità, alle modalità ed alla logica del trattamento, oltre a precisare gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del medesimo trattamento;

VISTA la nota di replica inviata il 2 gennaio 2006 e il verbale dell´audizione del 27 gennaio 2006 (nonché la documentazione depositata il 1° febbraio 2006), con i quali il ricorrente ha sostenuto che la presunta morosità era stata contestata fin dal 1998 (come da documenti depositati in atti) e che a partire da quella data "nessun pagamento veniva più richiesto da TIM o da altre società cessionarie né in sede stragiudiziale, né tantomeno in sede giudiziale"; rilevato che il ricorrente, nel sostenere che il presunto credito sarebbe comunque prescritto, ha fatto notare come la presenza di tale asserita morosità, pur non avendo indotto la resistente ad interrompere il diverso rapporto contrattale di tipo "affari" intrattenuto con il ricorrente sin dal 1997  (e rispetto al quale non si è verificata alcuna morosità, come risulta dalle bollette depositate in atti), ha invece impedito allo stesso "la modificazione delle (…) condizioni tariffarie" applicabili al rapporto in essere;

VISTA la nota datata 20 gennaio 2006 con la quale la resistente ha sostenuto che "le società esterne che acquistano i crediti da Tim agiscono per proprio conto; pertanto, una volta ceduti i crediti, Tim non è in alcun modo a conoscenza dell´operato di tali società, tantomeno della valutazione dell´opportunità o meno effettuata dalla società di procedere alla riscossione dei crediti presso i debitori"; rilevato che la resistente ha sostenuto di avere "il diritto di non concludere contratti con soggetti che risultano essere stati precedentemente inadempienti, a qualsiasi titolo, nei sui confronti (come nel caso del signor XY per il quale è risultata una morosità pregressa)";

VISTA la nota inviata il 17 febbraio 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale la resistente ha ulteriormente precisato che il credito vantato nei confronti del ricorrente sarebbe stato ceduto "insieme ad altri crediti (…) radiati nell´anno contabile 1998, alla società di recupero crediti Vonwiller con lettera datata 31.10.2001 contenente anche la fattura insoluta del ricorrente"; rilevato che nella medesima nota la resistente ha sostenuto di non essere riuscita a rinvenire copia delle due lettere datate 24.02.1998 e 2.4.1998 con le quali era stato richiesto al ricorrente "il pagamento della citata fattura", oltre a fornire "chiarimenti sulle tariffe e sui metodi di fatturazione del traffico roaming";

VISTO che, nella medesima nota inviata il 17 febbraio, la resistente ha altresì sottolineato che, se "non è prassi commerciale di Tim disattivare l´utenza di un cliente in caso di morosità relativa ad un diverso rapporto contrattuale a lui riconducibile (…), in caso di attivazione di nuove linee Tim si riserva di valutare ed accettare la proposta contrattuale, al fine di minimizzare il rischio economico per l´impresa (…) a seconda della tipologia contrattuale prescelta (Consumer o Business)"; rilevato che la resistente ha anche sostenuto che, nel momento in cui il ricorrente ha chiesto di accedere alle condizioni tariffarie previste dall´accordo con la Cassa forense, sottoscrivendo quella che, ad avviso di Tim, è da intendersi come una nuova proposta contrattuale di tipo Business, "i controlli, maggiormente approfonditi", hanno consentito di "rintracciare" la pregressa morosità associata al codice fiscale dell´interessato, e che pertanto Tim, "proprio in considerazione del maggior rischio economico per l´impresa (…), ha ritenuto opportuno rifiutare la nuova proposta contrattuale"; rilevato infine che, in ordine all´attuale finalità del trattamento dei dati in questione, la resistente ha ribadito che gli stessi sarebbero tuttora detenuti nei sistemi aziendali per la sola finalità di conservazione delle scritture contabili di cui all´art. 2220 del codice civile;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati (per ciò che concerne la finalità di conservazione per legge delle informazioni contabili) non risulta, allo stato, fondata in quanto i dati in questione devono essere conservati in riferimento a quanto appunto disposto in tema di conservazione delle scritture contabili dal citato art. 2220;

RILEVATO tuttavia che, come dichiarato dalla resistente, quest´ultima non vanta da diverso tempo crediti nei confronti del ricorrente, avendo ceduto già il 31 ottobre 2001 alla citata società Vonwiller il credito vantato in passato nei suoi confronti in relazione ad un´utenza telefonica cessata nel 1998;

RILEVATO che lo specifico trattamento dei dati personali in esame era ed è lecito, anche per finalità di esclusione da determinate offerte contrattuali,  laddove lo stesso, preceduto da un´informativa che indichi in modo esplicito, tra l´altro, tutte le finalità determinate e perseguite, sia necessario in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti e successivamente trattati (cfr. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice) e sia altresì basato sul consenso dell´interessato o su uno degli altri presupposti del trattamento di cui all´art. 24 del Codice;

RILEVATO che il trattamento in questione non risulta essere stato basato su un´idonea informativa che esplicitasse anche la predetta finalità di esclusione da proposte contrattuali; rilevato altresì che lo stesso, tenuto conto dell´avvenuta cessione del credito (oltre che del rilevante lasso di tempo trascorso), non risulta, allo stato, più necessario in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati trattati; rilevato inoltre che tale trattamento, con specifico riferimento alla medesima finalità relativa alla valutazione di nuove proposte contrattuali, non risulta oggi basato su uno dei presupposti di cui agli artt. 23 e 24 del Codice;

RITENUTO pertanto congruo disporre, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice e quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il divieto per la società resistente (a far data dalla ricezione del presente provvedimento) di trattare limitatamente alla finalità di valutazione di nuove proposte i dati personali del ricorrente relativi alla morosità pregressa;

RITENUTO che la richiesta di conoscere le specifiche misure di sicurezza adottate dalla resistente deve essere invece dichiarata inammissibile, non rientrando tale istanza, per il modo in cui è formulata, tra le istanze che possono essere avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice e con il successivo ricorso al Garante;

RITENUTO infine che, in ordine alle restanti richieste volte a conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un riscontro adeguato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente al trattamento di dati riferiti alla pregressa morosità effettuato per finalità di valutazione di nuove proposte contrattuali e, per l´effetto, ne vieta l´ulteriore utilizzo per la stessa finalità;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ai dati personali di cui sia necessaria la conservazione in adempimento di specifici obblighi di legge;

c) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere le misure di sicurezza adottate dalla resistente nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

e) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Tim Italia S.p.A. (ora Telecom Italia S.p.A.), la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 2 marzo 2006


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1269015
Data
02/03/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso