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Provvedimento del 7 giugno 2006 [1322812]

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[doc. web n. 1322812]

Provvedimento del 7 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federico Vecchio presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

KZ assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Guglielmo Burragato presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il ricorrente ha ricevuto dalla società resistente, di cui era dipendente in qualità di direttore generale, una contestazione disciplinare ed una successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa, entrambe motivate con riferimento, da un lato, all´indebito utilizzo durante un periodo di malattia (dal 4 agosto 2005 al 13 gennaio 2006) di un´autovettura aziendale (assegnatagli, secondo la società, per ragioni di servizio) e, dall´altro, allo svolgimento, nel corso del medesimo periodo, "ed in particolare nel mese di dicembre 2005", di un´attività imprenditoriale connessa alla gestione della società AB s.n.c. di HF e C. (di cui lo stesso sarebbe socio al 50% e che svolgerebbe attività agricole ed agrituristiche), "utilizzando a tal fine il telefono cellulare aziendale affidato[gli] per esclusiva utilizzazione di servizio".

Rilevando di non aver mai fornito alla società informazioni di tale genere, né tantomeno il proprio consenso al loro trattamento, l´interessato ha presentato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi alle "utenze telefoniche utilizzate", alla "presunta attività imprenditoriale" e alle "partecipazioni societarie" dello stesso, nonché la comunicazione di tali dati in forma intelligibile, della loro origine, delle finalità, delle modalità, della logica del trattamento (oltre all´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento stesso, unitamente ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati). Con la medesima istanza il ricorrente ha chiesto, altresì, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati precedentemente comunicati.

In sede di riscontro a tale istanza, nel comunicare le informazioni relative al titolare e al responsabile del trattamento, la società resistente ha dichiarato di non voler fornire, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i dati personali richiesti dal momento che gli stessi, attenendo " ad un procedimento disciplinare concluso con un licenziamento per giusta causa già (…) impugnato" dal ricorrente, sarebbero "strettamente strumentali al diritto di KZ Assicurazioni S.p.A. di far valere la legittimità del licenziamento per giusta causa in sede giudiziaria: diritto che (…) sarebbe effettivamente e concretamente pregiudicato –in relazione alla già preannunciata controversia giudiziale– dalla comunicazione di elementi, attinenti ai dati stessi, in epoca precedente alla proposizione delle difese secondo le regole del processo del lavoro (art. 416 cod. proc. civ.)".

Dichiarandosi insoddisfatto, il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, ribadendo le istanze cui non ha ricevuto riscontro –formulate, questa volta, anche con riferimento alle informazioni relative all´utilizzo dell´autovettura aziendale– e chiedendo al Garante di dichiarare illecito il trattamento dei dati in questione, " inibendone la diffusione e l´utilizzo da parte di KZ Assicurazioni S.p.A.", nonché di porre a carico della stessa le spese sostenute per il procedimento.

A seguito della nota inviata dall´Autorità l´8 marzo 2006 ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, la resistente ha risposto con fax datati 28 marzo e 3 aprile 2006 con i quali, nell´invocare nuovamente il differimento dell´esercizio del diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice (dal momento che l´accoglimento dell´istanza di accesso del ricorrente "rischierebbe (…) di arrecare un concreto ed effettivo pregiudizio alla strategia difensiva e probatoria (…) nell´ambito del procedimento giudiziario in cui può a breve sfociare la lite già instauratasi"), ha fornito riscontro soltanto in ordine alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento, nonché ai soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione. In relazione ad alcuni "elementi di fatto alla base della suddetta contestazione disciplinare", la resistente ha inoltre dichiarato che:

  • le informazioni relative all´utilizzo dell´autovettura (rispetto alle quali il ricorso sarebbe peraltro inammissibile, non essendo stato preceduto dal preventivo interpello al titolare del trattamento) sarebbero state acquisite a seguito della commissione da parte del ricorrente di due infrazioni al codice della strada (avvenute il 10 agosto 2005) notificate alla società dal Corpo di polizia municipale di Roma;
  • la "compartecipazione alla società AB s.n.c. di HF e C." risulta dal registro delle imprese;
  • le informazioni relative all´attività lavorativa prestata per tale ultima società, "anche facendo uso del telefono cellulare aziendale", sarebbero state "apprese dalla Funzione risorse umane di Assicurazioni generali S.p.A., (…) ex capo gruppo " di KZ Assicurazioni S.p.A. "e interessata (…) a che venisse fatta valere" nei confronti del ricorrente "la giusta causa di licenziamento, in quanto obbligata per accordo contrattuale a sostenere gli oneri del suo rapporto di lavoro per il periodo successivo alla fuoriuscita della (…) società dal gruppo Generali";
  • la società non detiene dati relativi al traffico telefonico dell´interessato.

Con memoria del 3 aprile 2006 il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto soffermandosi, in particolare, sull´ipotizzata comunicazione illecita di dati personali alla resistente da Assicurazioni generali S.p.A. (con cui il ricorrente, "all´epoca dei fatti, non intratteneva alcun tipo di rapporto"), comunicazione che non può, a suo avviso, trovare legittimazione alcuna in eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le due società ai quali egli stesso è estraneo; a suo avviso, non potrebbe essere quindi invocato in questo caso l´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice dal momento che "l´ombrello protettivo" di tale disposizione non può "coprire l´illecita o abusiva raccolta di dati".

A seguito della proroga dei termini del procedimento disposta dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice nel corso dell´audizione del 4 aprile 2006, la società resistente ha inviato un fax il 28 aprile 2006 con il quale, con riferimento alla richiesta di accesso ai dati relativi alle circostante contestate, ha ribadito "di non disporre di presunti dati attinenti al traffico telefonico relativi all´utenza telefonica aziendale (…) utilizzata" dal ricorrente e che " in questa specifica fase del trattamento a fini difensivi, l´esercizio (strumentale) del diritto di accesso ai dati provocherebbe un´anticipata comunicazione delle difese e dei mezzi di prova di KZ". Con riferimento al diritto di ottenere il blocco o la cancellazione di tali dati, la società ha ritenuto lecito il trattamento dei dati del ricorrente effettuato " da parte delle, attuale e precedente, società controllanti di KZ Assicurazioni (rispettivamente, Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l. e Assicurazioni generali S.p.A.)". Il trattamento sarebbe stato infatti effettuato prescindendo lecitamente dal consenso dell´interessato, essendo "chiaramente effettuato per finalità strettamente correlate a quelle perseguite dalla resistente" e "strettamente necessario e propedeutico alla tutela giudiziaria anche dei loro rispettivi diritti nei confronti dell´ing. XY ". Tale liceità è stata ribadita dalla resistente con un´ulteriore memoria, pervenuta il 16 maggio 2006, alla quale la società, al fine di illustrare la posizione di Assicurazioni generali S.p.A. nella vicenda, ha allegato copia di uno stralcio del contratto di compravendita di quote azionarie di KZ S.p.A. stipulato tra Assicurazioni generali S.p.A. (società venditrice) e Società cattolica di assicurazioni (società acquirente), nel quale la prima si obbliga, ai sensi dell´art. 1381 c.c., a che l´ing. XY cessi "il proprio rapporto di lavoro subordinato entro il termine indicativo di un mese dalla data di" esecuzione del contratto medesimo.

Con memoria del 16 maggio 2006 il ricorrente ha nuovamente contestato il riscontro fornito rilevando che, a suo avviso, il differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice non potrebbe "coprire " un trattamento illecito di dati quale quello effettuato, all´insaputa e senza il suo consenso, da KZ assicurazioni S.p.A. e Assicurazioni generali S.p.A., e che tale trattamento illecito comporta anche l´inutilizzabilità dei dati stessi ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta dell´Autorità, in data 24 maggio 2006, la resistente ha inviato un´ulteriore memoria concernente gli specifici dati personali rispetto ai quali viene chiesto il differimento del diritto di accesso.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi al ricorrente (da parte della società presso cui lo stesso prestava servizio) in relazione all´avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti e al suo successivo licenziamento per giusta causa.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per ciò che riguarda le istanze relative ai dati personali del ricorrente concernenti l´utilizzo dell´autovettura aziendale, dal momento che esse sono state formulate per la prima volta solo nel ricorso diversamente da quanto disposto dall´art. 146, comma 1, del Codice, non risultando comprese nell´istanza avanzata in precedenza alla società.

Con riferimento alle informazioni relative allo svolgimento di un´attività imprenditoriale per conto della società AB s.n.c. di HF e C., con utilizzo a tal fine anche di un´utenza telefonica mobile aziendale, va dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti ai quali tali informazioni possono essere comunicate, stante il sufficiente riscontro fornito al riguardo dalla società resistente nel corso del procedimento.

Con riferimento al trattamento effettuato dalla società resistente in riferimento ai dati personali del ricorrente, di cui questi contesta la liceità della raccolta e del successivo utilizzo, va rilevato che gli stessi sono stati raccolti per conto di Assicurazioni generali S.p.A., la quale non aveva titolo né a commissionare ad una agenzia di investigazione privata un´indagine del genere riscontrato nel caso di specie, né ad avvalersi a tale riguardo del presupposto dell´esercizio di un diritto in sede giudiziaria, alternativo al consenso (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).

In un contratto intercorso non con una delle parti del presente procedimento, ma con Società cattolica di assicurazioni-società cooperativa, Assicurazioni generali S.p.A. aveva unicamente promesso il fatto di un terzo (le dimissioni del ricorrente) non realizzandosi il quale avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo, previsto per legge quale ordinaria conseguenza del mancato verificarsi del fatto stesso (art. 1381 c.c.).

Mancando tali dimissioni, Assicurazioni generali S.p.A. ha ritenuto di poter incaricare lecitamente un´agenzia di investigazione privata per comprovare ben altri fatti (uso di telefono aziendale; svolgimento di un´attività economica durante un periodo di malattia) che riguardavano un rapporto intercorrente tra altri soggetti (datore di lavoro e dipendente, ovvero le parti del presente procedimento).

Inoltre, l´agenzia di investigazione privata risulta dagli atti aver raccolto alcuni dati secondo modalità illecite basate su una ravvicinata videoregistrazione che ha portato a registrare informazioni direttamente dal ricorrente in violazione del principio di correttezza nel trattamento e in assenza della doverosa informativa al ricorrente medesimo il quale forniva, in quella sede, notizie agli investigatori privati (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice).

I dati raccolti per conto di Assicurazioni generali S.p.A., inutilizzabili considerata la violazione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), non potevano essere conseguentemente comunicati alla resistente e il loro successivo utilizzo non può ritenersi quindi lecito.

In presenza di tale trattamento illecito, non può pertanto ritenersi giustificata –oltre che documentata- l´invocazione dell´asserito pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe ora alla resistente dalla conoscenza delle notizie richieste dal ricorrente.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l´Autorità dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato e in luogo della richiesta cancellazione dei dati in questione, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente, in qualsiasi forma, le informazioni raccolte presso terzi in assenza di idoneo presupposto normativo. Resta fermo quanto previsto dall´art. 160, comma 6, del Codice in ordine alle autonome determinazioni da parte dell´autorità giudiziaria in ordine all´utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione medesima. La resistente dovrà invece consentire l´accesso a tali dati da parte del ricorrente che ne aveva fatto espressa richiesta nell´istanza ex art. 7. Tali dati dovranno essere pertanto comunicati all´interessato entro il 15 settembre 2006, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che concerne le istanze relative ai dati personali del ricorrente concernenti l´utilizzo dell´autovettura aziendale;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell´attività imprenditoriale connessa alla gestione della società AB s.n.c. di HF e C., con utilizzo a tal fine anche di dati riferiti ad un´utenza telefonica mobile aziendale, nonché in ordine alla richiesta di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali tali informazioni possono essere comunicate;

c) dichiara fondata la richiesta di cancellazione o blocco dei dati relativi allo svolgimento dell´attività imprenditoriale di gestione della società AB s.n.c. di HF e C., con utilizzo a tal fine anche di dati riferiti ad un´utenza telefonica mobile aziendale; per l´effetto, quale misura a tutela dell´interessato, dispone ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice il divieto di utilizzare ulteriormente i dati personali raccolti presso terzi in assenza di un idoneo presupposto normativo, fermo restando quanto previsto dall´art. 160, comma 6, del Codice in relazione al profilo indicato in motivazione;

d) dichiara fondata l´istanza di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente (in riferimento alle informazioni connesse allo svolgimento della predetta attività imprenditoriale e all´utilizzo di un´utenza telefonica aziendale) e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta entro il 15 settembre 2006, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

e) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di KZ Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli