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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Attività forense, investigazione privata e liberi professionisti - Relazione 2002 - 20 maggio 2003

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Attività forense, investigazione privata e liberi professionisti - Relazione 2002

Attività forense, investigazione privata e liberi professionisti

29. Liberi professionisti e albi professionali
Il Garante si è occupato nuovamente dell´impatto della legge n. 675/1996 sull´attività svolta dai liberi professionisti, anche per quanto riguarda il regime di pubblicità degli albi professionali e degli atti connessi allo "status" d´iscritto all´albo.

La legge n. 675 non ha modificato la disciplina legislativa relativa agli albi professionali, che per loro natura sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo.

Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli relativi a provvedimenti di sospensione o interruzione dell´esercizio della professione.

L´Autorità, nel decidere su un ricorso presentato da un avvocato che lamentava, in particolare, che il numero della rivista trimestrale nel quale era inserito il provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti, fosse giunto agli iscritti quando il periodo di sospensione dall´attività si era esaurito e l´interessato aveva già ripreso ad esercitare, ha affermato che la notizia dell´esistenza di una grave sanzione disciplinare applicata da un ordine professionale non è "segreta" e il cittadino può conoscerla. È stato così chiarito che l´inserimento nella rivista del Consiglio dell´ordine della notizia dell´esistenza di un provvedimento di sospensione o di radiazione dall´esercizio professionale non viola i diritti dell´avvocato interessato, purché i dati siano esatti e completi (Provv. 25 settembre 2002).

Analoga indicazione è stata fornita all´Ordine degli psicologi del Lazio, ritenendo legittima la pubblicazione sul notiziario dell´Ordine dell´elenco nominativo degli iscritti morosi. Ciò in quanto la specifica normativa contenuta nella l. n. 56/1989 disciplina il regime di pubblicità in materia. La lecita divulgabilità delle informazioni relative ai suddetti provvedimenti disciplinari tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dal Consiglio dell´Ordine deve comunque garantire il diritto dell´interessato ad un´informazione corretta e completa anche in relazione al verificarsi di eventuali sviluppi favorevoli per quest´ultimo emergenti anche a seguito di contestazione (Provv. 10 dicembre 2002).

Merita infine di essere ricordato, con particolare riferimento ai cd. "dati sensibili", che il Garante ha reiterato l´autorizzazione n. 4/2002 in tema di trattamento di tali categorie di dati da parte dei liberi professionisti. Tale provvedimento tiene conto delle modifiche alla legge n. 675/1996 nel frattempo intervenute ad opera del d.lg. n. 467/2001, nonché, in materia di esercizio della professione di avvocato, da parte del d.lg. n. 96/2001.

 

30. Raccolta di dati per finalità di difesa
La legge n. 675 ha inciso in modo particolare sulle attività di raccolta di informazioni svolte da investigatori privati, su incarico di terzi, al fine di raccogliere materiale probatorio da utilizzare per eventuali azioni legali o direttamente nell´ambito di procedimenti giudiziari e anche disciplinari.

La legge, che riconosce sotto diversi aspetti la liceità di queste forme di trattamento, collegate ad esigenze di tutela di diritti, ha rinviato al codice di deontologia per l´investigazione privata la disciplina in dettaglio del trattamento di dati sensibili nello svolgimento di indagini difensive o, comunque, in connessione alla difesa giudiziaria. In tale sede saranno individuati, tra l´altro, tempi ragionevoli di conservazione dei dati, la raccolta di determinati dati sensibili e i diversi doveri dei soggetti che a vario titolo collaborano al trattamento dei dati per le predette finalità. I lavori di tale codice, promossi dal Garante con provvedimento del 10 febbraio 2000, sono in fase di conclusione.

Il Garante ha altresì rilasciato l´autorizzazione generale n. 6/2002, relativa al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati, nella quale, tra i diversi aspetti disciplinati, si è richiamata l´esigenza che il trattamento dei dati raccolti sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti e che, una volta conclusa l´attività investigativa, il trattamento debba cessare in ogni sua forma (fatta salva, ovviamente, l´immediata comunicazione dei risultati al difensore o al soggetto che ha conferito l´incarico). Le prescrizioni di tale autorizzazione potranno essere in seguito integrate dal menzionato codice di deontologia.

Le questioni connesse alla raccolta dei dati per l´esercizio del diritto di difesa sono state ripetutamente affrontate -soprattutto in sede di risoluzione di ricorsi proposti ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996- specie in relazione a fattispecie afferenti l´attività svolta da agenzie investigative private.

In uno di questi casi il Garante ha rilevato la liceità del trattamento operato dal titolare per acquisire materiale probatorio relativa ad un procedimento di separazione personale (Provv. 28 febbraio 2002).

Con tre distinti provvedimenti, fondati su analoghe motivazioni (Provv. 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 17) [doc. web n. 1063652, n. 1064177 e n. 1064225] concernenti l´asserita violazione di un patto di non concorrenza, il Garante, riconosciuto che il riferimento normativo (art. 10, comma 4, l. 675/1996) alla "sede giudiziaria" presso la quale far valere un diritto è tale da ricomprendere anche il procedimento arbitrale rituale (instaurato dalla società titolare nei confronti dell´interessato e nell´ambito del quale i dati raccolti erano stati depositati), ha invece rilevato che alcuni dati personali erano stati acquisiti direttamente presso l´interessato, mediante indebito ascolto, registrazione o intercettazione effettuati a cura di un istituto investigativo, appurando che tali modalità di raccolta violavano anche l´obbligo di informare l´interessato. Obbligo, quest´ultimo, che opera quando i dati sono acquisiti direttamente dalla persona fisica che li fornisce, come prescritto dall´art. 10, comma 1, legge n. 675/1996. Ciò in armonia con le disposizioni della successiva legge n. 397/2000 sulle indagini difensive, la quale, in riferimento all´investigazione privata collegata alla difesa penale, prevede l´obbligo dell´investigatore di avvertire le persone con cui si instaura il colloquio (art. 391-bis c.p.p., introdotto dall´art. 11 della legge n. 397/2000).

In considerazione della rilevata illiceità il Garante ha disposto sia nei confronti della agenzia investigativa, sia della società committente, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati raccolti. Una comunicazione di reato è stata inviata alla competente autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Bergamo, confermando l´intero impianto decisorio del Garante nell´ambito del procedimento di opposizione ai sopra citati provvedimenti adottati il 19 febbraio 2002 [doc. web n. 1063652, n. 1064177 e n. 1064225], ha confermato l´illegittimità del trattamento dei dati personali contenuti nel rapporto investigativo in quanto acquisiti presso l´interessato (con mezzi tecnici di intercettazione a distanza e con mezzi di registrazione) senza la prevista obbligatoria informativa.