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Comunicazioni per finalità di controllo alle frontiere- 13 febbraio 2007 [1388444]

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[doc. web n. 1388444]

Comunicazioni per finalità di controllo alle frontiere- 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche europee;

Vista la direttiva del Consiglio 2004/82/Ce del 29 aprile 2004;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche europee ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva comunitaria n. 2004/82/Ce che prevede determinate comunicazioni per finalità di controllo alle frontiere e di contrasto dell´immigrazione illegale.

In relazione a tali finalità, la direttiva individua specifici obblighi per i vettori aerei che trasportano passeggeri diretti nel territorio degli Stati membri. Conseguentemente, il decreto legislativo dovrà introdurre un obbligo per i vettori aerei di comunicare in anticipo a determinati uffici competenti dati relativi a voli e a passeggeri.

Il presente parere si riferisce ad una versione aggiornata dello schema che tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell´ambito e a seguito di alcuni incontri tenutisi presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

OSSERVA

1. Gli atti di recepimento della direttiva n. 2004/82/Ce, basata sul c.d. "primo pilastro" europeo, presuppongono il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla direttiva n. 95/46/Ce in materia di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, richiamata espressamente e fatta salva in più punti della prima direttiva (considerando 8, 9 e 12; art. 6 dir. n. 2004/82/Ce).

 In questa prospettiva la medesima direttiva n. 2004/82/Ce richiama, in particolare, il principio di finalità nel trattamento dei dati (art. 6, par. 1, lett. b), dir. 95/46/Ce) specificando che, nelle finalità di controllo alle frontiere e di contrasto dell´immigrazione clandestina per cui è lecito trattare i dati dei passeggeri, rientra il caso in cui sia necessario produrre mezzi di prova in procedimenti diretti all´applicazione della normativa in materia di immigrazione, incluse le relative disposizioni sulla tutela dell´ordine pubblico e della sicurezza nazionale (considerando 12 dir. n. 2004/82/Ce).

 

2. Alla luce di tale quadro normativo, il decreto dovrà quindi individuare i dati che i vettori devono comunicare, nonché i soggetti cui essi devono essere trasmessi, in modo conforme a quanto previsto dalla predetta direttiva e nel rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità e di finalità nel trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice).

Mentre i dati che devono essere comunicati risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire e alle corrispondenti prescrizioni della direttiva (art. 3, comma 2, dello schema), l´individuazione dei soggetti destinatari dei dati stessi presenta profili critici limitatamente a due entità, in relazione alle competenze ad esse attribuite nell´ordinamento italiano (Agenzia delle dogane e Corpo della Guardia di finanza).

Infatti, la direttiva in questione riguarda una specifica finalità di controllo e di contrasto dell´immigrazione illegale che non è di tipo generale (riguardante, cioè, tutti i valichi di frontiera anche terrestri o marittimi, nonché la circolazione di beni e merci), ma concerne esclusivamente le frontiere aeree esterne degli Stati membri e, altresì, in relazione al solo transito di persone fisiche.

In relazione a tale circoscritta finalità, dal contesto normativo rappresentato e dagli atti posti comunque a disposizione di questa Autorità, non risulta documentato che, a differenza degli "uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera" aerea, per i quali non si esprime alcun rilievo, anche l´Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza siano dotati di specifici compiti in materia di contrasto dell´immigrazione illegale presso gli aeroporti nazionali individuati come frontiere esterne, secondo la definizione contenuta nella Convenzione per l´applicazione dell´Accordo di Schengen, di cui la direttiva 2004/82/Ce costituisce uno sviluppo (art. 35 l. n. 189/2002; art. 1, l. n. 189/1959; art. 6 d. lg. n. 68/2001; art. 2, commi 6 e 7, d.l. n. 203/2005, conv. dalla l. n. 248/2005; art. 18. d.m. 2 agosto 1977; d.m. 28 aprile 2006).

In mancanza di un´univoca attribuzione normativa di tali specifici compiti anche all´Agenzia delle dogane e al Corpo della Guardia di finanza, risulta quindi praticabile procedere alla trasmissione sistematica dei dati oggetto del presente decreto ai soli organi normativamente "incaricati dei controlli di polizia di frontiera" aerea. Ciò comporta la conseguente modifica dei pertinenti articoli dello schema (artt. 2, comma 1, lett. d); 3, commi 1 e 3; 4, comma 1).

 

3. All´articolo 4, comma 1, va chiarito che "i dati comunicati" dai vettori sono solo i medesimi dati richiesti dai competenti uffici ai sensi dell´articolo 3. Tale osservazione può essere recepita inserendo dopo la parola "comunicati" le seguenti: "su richiesta ai sensi dell´articolo 3".

 

4. Occorre, altresì, formulare l´articolo 4, comma 2, in modo che risulti inequivoco che in caso di uso indispensabile per ragioni di pericolo per l´ordine pubblico o per la sicurezza nazionale o in relazione ad un´attività d´indagine in corso, i dati trasmessi dai vettori potranno essere conservati dai competenti uffici, temporaneamente, per non oltre sei mesi e dovranno essere, quindi, cancellati quando non siano più indispensabili e, in ogni caso, alla scadenza dei sei mesi stessi. Si ravvisa, pertanto, la necessità di espungere dal comma le parole da ", salvo che si tratti di dati" sino alla fine del periodo.

L´obbligo per le forze di polizia stabilito dalla legge n. 121 del 1981 (art. 6, primo comma, lett. a)), non modificato dal testo in esame, di comunicare al C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza informazioni e dati in materia di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della criminalità non può, infatti, rappresentare (come l´attuale testo dell´articolo 4, comma 2, autorizza, invece, a ritenere) una ragione giustificativa per conservare, altresì, a tempo indeterminato i predetti dati memorizzati altrove temporaneamente.

 

5. Lo schema individua, poi, le sanzioni amministrative che devono essere comminate al vettore aereo inadempiente alle disposizioni del decreto. Nel caso in cui il vettore non cancelli nei termini previsti i dati raccolti e trasmessi ai competenti uffici, la relativa sanzione è applicata dal Garante (artt. 5, comma 4, e 6). Limitatamente a quest´ultimo aspetto si rappresenta peraltro l´opportunità di raccordare meglio il minimo e massimo della sanzione in relazione a quanto previsto dall´art. 16 della legge n. 689/1981 (prevedendo ad esempio che la sanzione pecuniaria sia da 10.000 a 60.000 euro).

In conclusione, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo a condizione che si tenga conto delle osservazioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il recepimento della direttiva comunitaria n. 2004/82/Ce concernente l´obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, a condizione che:

a) tutti i soggetti destinatari dei dati siano dotati normativamente dei compiti previsti dalla medesima direttiva (punto 2 della premessa);

b) all´articolo 4, comma 1, dopo la parola "comunicati" siano inserite le seguenti: "su richiesta ai sensi dell´articolo 3" (punto 3 della premessa);

c) l´articolo 4, comma 2, dello schema sia formulato in modo che risulti più chiaro che  gli uffici di polizia hanno l´obbligo di cancellare i dati temporaneamente conservati per le finalità ivi previste, in ogni caso, alla scadenza dei sei mesi, sopprimendo le parole da ", salvo che si tratti di dati" sino alla fine del periodo (punto 4 della premessa).

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli