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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1399489]

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[doc. web n. 1399489]

Provvedimento del 16 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 9 ottobre 2006 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno volto a contestare una sanzione disciplinare comminatagli a seguito di un´operazione di compravendita di titoli mobiliari commissionata telefonicamente ad un collega il 1° marzo 2000), ha chiesto, con riferimento alle compravendite di titoli mobiliari effettuate per suo conto il 31 gennaio e il 1° marzo 2000, che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute nelle attestazioni degli ordini (previste dall´art. 60 del regolamento Consob n. 11522/98) e nelle note sulle operazioni eseguite (previste dall´art. 61 del medesimo regolamento Consob);

VISTO il riscontro inviato il 7 novembre 2006 con il quale Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., richiamando il perdurare della controversia incardinata presso il Tribunale di Chieti (iscritta al n.r.g.c.l. 364/01), ha negato l´accesso ai dati personali in questione alla luce del disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 dicembre 2006 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Lorenzina Iezzi presso il cui studio ha eletto domicilio), con il quale l´interessato, insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha ribadito le proprie richieste (ricordando che parte dei dati relativi agli ordini telefonici in questione gli sono già stati comunicati a seguito di un precedente ricorso proposto dinanzi a questa Autorità ed esaminato dalla stessa in data 31 marzo 2004) e ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 26 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 15 gennaio 2007 con la quale la resistente, nel richiamare la situazione contenziosa che vede il ricorrente e l´istituto di credito resistente coinvolti da diverso tempo in alcuni procedimenti giudiziari incardinati dinanzi al Tribunale di Chieti (in particolare, in quello avviato per la contestazione della sanzione disciplinare), ha dichiarato di non poter dar corso alle richieste del ricorrente tenuto conto del menzionato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice; ciò, anche alla luce della recente produzione in giudizio da parte del ricorrente di alcuni documenti ottenuti a seguito di altri ricorsi proposti dinanzi al Garante ex artt. 145 e ss. del Codice, documenti che avrebbe poi "utilizzato (…) al fine di pregiudicare il diritto di difesa" della banca;

VISTE le note pervenute il 17 e il 20 gennaio 2007, con le quali il ricorrente ha contestato tale riscontro e ha ribadito la propria richiesta;

VISTA la memoria inoltrata in data 19 febbraio 2007 con la quale la resistente ha ribadito di essere disposta a comunicare nuovamente all´interessato i dati già fornitigli a seguito del precedente ricorso, ma di non poter dar corso alle ulteriori richieste al fine di non pregiudicare il proprio diritto di difesa;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto che dalla comunicazione dei dati richiesti non può derivare, a suo avviso, alcun pregiudizio e ha ribadito che i dati gli devono essere forniti nuovamente "anche se già comunicati in passato";

VISTA la memoria inviata via fax il 9 marzo 2007 con la quale la resistente, nell´illustrare ulteriormente le ragioni che giustificherebbero, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 da parte del ricorrente (in particolare, in relazione alla fase processuale del procedimento ancora incardinato dinanzi al Tribunale di Chieti), ha inoltrato al ricorrente i dati personali che lo riguardano relativi all´ordine di compravendita di titoli mobiliari effettuato nel gennaio 2000, nonché quelli relativi alle operazioni mobiliari effettuate il 1° marzo 2000 già comunicati al ricorrente a seguito di altri ricorsi dallo stesso proposti dinanzi a questa Autorità;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –come già evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, ma che tale richiesta non consente all´interessato di chiedere la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali formulata dal ricorrente va esaminata anche in rapporto all´invocato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne pregiudizio al titolare del trattamento per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali relativi agli ordini di compravendita di titoli mobiliari effettuati il 31 gennaio 2000 (dati che risultano, peraltro, essergli stati già comunicati a seguito di un precedente ricorso esaminato da questa Autorità il 25 maggio 2005), dal momento che la resistente ha comunicato nuovamente tali dati al ricorrente nel corso del presente procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice anche relativamente alla richieste del ricorrente di accedere ai dati relativi alle operazioni mobiliari effettuate il 1° marzo 2000 già depositati agli atti del giudizio in corso dinanzi al giudice del lavoro di Chieti per l´annullamento della sanzione disciplinare (dati già comunicati al ricorrente a seguito del citato provvedimento di questa Autorità del 31 marzo 2004), avendo la resistente comunicato nuovamente al ricorrente tali informazioni personali nel corso del procedimento;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, risulta sussistere una situazione contenziosa particolarmente complessa fra le parti testimoniata, in particolare, dal giudizio del lavoro n.r.g.c.l. 364/01 instaurato dinanzi al Tribunale di Chieti e rilevato che, temporaneamente e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, non deve essere pregiudicata l´attività delle medesime parti in giudizio; ritenuto legittimo, ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il differimento del diritto di accesso del ricorrente agli eventuali ulteriori dati contenuti nelle "attestazioni" e nelle "note" citate nell´interpello preventivo del 9 ottobre 2006 (ovvero di dati che, dalla documentazione in atti, non risultano essere stati prodotti nel giudizio avviato dinanzi al giudice del lavoro e che non erano, quindi, oggetto della decisione di questa Autorità del 31 marzo 2004), considerato che la loro conoscenza da parte del ricorrente potrebbe, al momento, pregiudicare il diritto di difesa della resistente nel citato giudizio instaurato per l´annullamento della sanzione disciplinare; ritenuto che l´odierno ricorso non risulta, per questa parte, fondato;

RILEVATO che, cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali richiesti potrà essere esercitato nuovamente dall´interessato nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice e che lo stesso esercizio potrà comunque riguardare le sole informazioni di carattere personale e non anche l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento (cfr. art. 8, comma 4, del Codice);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, anche alla luce del parziale rigetto delle istanze del ricorrente e del fatto che ai medesimi dati personali comunicati dalla resistente il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva già avuto accesso in occasione di precedenti ricorsi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali oggetto dell´interpello preventivo del 9 ottobre 2006 comunicati da Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. al ricorrente nel corso del procedimento;

b) rigetta il ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli