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Provvedimento del 21 marzo 2007 [1399527]

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[doc. web n. 1399527]

Provvedimento del 21 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 20 novembre 2006 con la quale XY, dipendente del Comune di Bolzano –destinatario di una contestazione disciplinare in relazione all´utilizzo per fini personali del computer d´ufficio– si è opposto alla prosecuzione del predetto procedimento e al connesso trattamento di dati personali, poiché l´amministrazione comunale avrebbe utilizzato per la medesima contestazione dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni messaggi di posta elettronica forniti al comune medesimo da un collega il quale li avrebbe "sottratti fraudolentemente" e portati a conoscenza dell´amministrazione per astio personale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 12 dicembre 2006 presentato nei confronti del comune con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Paolo Arman, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la predetta richiesta sottolineando, tra l´altro, le insufficienti indicazioni (in ordine ai possibili controlli che potrebbero essere svolti dall´amministrazione in relazione all´utilizzo della posta elettronica) che, a suo avviso, compaiono nell´"Accordo per l´utilizzo di internet, intranet, extranet, posta elettronica" in vigore presso il comune;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul medesimo ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 9 gennaio 2007, con la quale il comune resistente ha sostenuto che, nella medesima data, "il procedimento disciplinare in questione è stato archiviato con decisione della Giunta comunale (…)", nonché la successiva nota del 25 gennaio 2007 con la quale il titolare del trattamento: a) ha ribadito l´avvenuta archiviazione del procedimento disciplinare che pertanto non "comporta alcuna conseguenza, né danno alcuno per il dipendente", i cui dati non sono stati oggetto di diffusione", b) ha sostenuto che "l´Accordo decentrato sull´utilizzo di internet e della posta elettronica riporta esplicitamente e chiaramente l´utilizzo (…) che l´amministrazione comunale può effettuare dei dati (…)";

VISTO il verbale dell´audizione del 16 gennaio 2007 nel quale il ricorrente ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento, riportandosi per il resto alle conclusioni formulate nella memoria depositata in pari data, con la quale il medesimo ricorrente ha preso atto, "con soddisfazione, dell´intervento della Giunta comunale di Bolzano che ha posto fine ad un´illecita trattazione di dati personali del dipendente (…)";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il comune resistente fornito un riscontro idoneo in rapporto all´opposizione da parte del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Comune di Bolzano, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Bolzano, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2007 

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399527
Data
21/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso