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Provvedimento del 4 aprile 2007 [1402785]

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[doc. web n. 1402785]


Provvedimento del 4 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 28 novembre 2006 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per il riconoscimento della qualifica superiore), ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute su "ogni evidenza connessa, presupposta e conseguente" alle schede di valutazione professionale relative al 2003 e al 2004, elencando in particolare alcuni documenti che, a suo avviso, conterrebbero i dati personali oggetto della medesima richiesta (tra essi, alcune delibere del comitato esecutivo della banca e alcune comunicazioni -espressamente indicate- che lo stesso ritiene essere state scambiate, anche per posta elettronica, tra alcuni uffici della Cassa con riferimento alla sua attività lavorativa);

VISTO il ricorso presentato al Garante il 28 dicembre 2006 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ricevuto idoneo riscontro alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste, rilevando che le stesse fanno seguito ad altre, già inoltrate in precedenza, "il cui petitum era in parte identico", e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 febbraio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e sono stati chiesti alcuni chiarimenti alla resistente in ordine alla documentazione effettivamente detenuta;

VISTA la memoria pervenuta il 31 gennaio 2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto di ritenere esistente tutta la documentazione espressamente indicata nel ricorso, ribadendo l´accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nella stessa;

VISTA la memoria del 1° febbraio 2007 con la quale la resistente ha comunicato i dati personali relativi al ricorrente contenuti in una serie di documenti relativi alle schede di valutazione professionale richieste, rilevando che tale documentazione, già fornita al ricorrente più volte in occasione di precedenti ricorsi, gli viene inviata nuovamente "per mero spirito conciliativo (…) attesa anche la necessità di evitare il permanere di un lungo contenzioso"; rilevato che la società ha altresì dichiarato di non detenere copia della restante documentazione richiesta dal ricorrente con il citato interpello preventivo del 28 novembre 2006 e, in particolare, delle comunicazioni tra dipendenti che il ricorrente afferma essere state scambiate;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha contestato tale riscontro, lamentando la presenza di alcuni "omissis" nella documentazione fornitagli e formulando una serie di eccezioni e di considerazioni personali in ordine al contenuto delle delibere e delle decisioni adottate dall´istituto di credito in ordine alla vicenda; rilevato che il ricorrente ha ribadito la richiesta relativa alle comunicazioni e-mail che lo stesso afferma siano state scambiate tra alcuni dipendenti, ritenendo che il titolare del trattamento è comunque tenuto a precisare se i dati personali che lo riguardano sono esistiti;

VISTA la memoria inoltrata in data 8 marzo 2007 con la quale la resistente, nell´allegare copia dell´ulteriore documentazione già fornita al ricorrente, ha confermato di non detenere le due comunicazioni che lo stesso continua a richiedere (in particolare, la e-mail del 9 settembre 2004 delle ore 10.59 che sarebbe stata scambiata tra due dipendenti, nonché una nota del 10 settembre 2004) e ha precisato che la documentazione inoltrata al ricorrente contiene "i medesimi omissis" di quella precedentemente fornitagli in occasione di altri ricorsi proposti dinanzi al Garante; rilevato che la resistente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del ricorrente, sottolineando "che il dott. XY ha reiterato identiche richieste già formulate in passato, nella consapevolezza che i dati che lo riguardano sono rimasti immutati nel tempo, al solo fine di arrecare pregiudizio alla" resistente medesima;

VISTE le note anticipate via fax il 3 , il 10 e il 23 marzo 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito le richieste formulate, indicando la documentazione che lo stesso ritiene sia stata certamente detenuta dal titolare del trattamento;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –come già evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RILEVATO che la resistente ha comunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano attualmente trattati e contenuti nelle schede di valutazione relative al 2003 e 2004, nonché nella relativa documentazione indicata nell´interpello preventivo del 28 novembre 2006; rilevato che la resistente, come già avvenuto nell´ambito di procedimenti instaurati a seguito di ricorsi proposti dal medesimo ricorrente, ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere i dati personali che riguardano il ricorrente contenuti nelle comunicazioni inviate da altri suoi dipendenti nelle date e nelle ore dal ricorrente medesimo indicate; rilevato che la richiesta di accesso formulata dal ricorrente contiene un riferimento generico e indeterminato a "ogni evidenza connessa, presupposta e conseguente" alle valutazioni professionali che lo riguardano, relative al 2003 e 2004, senza recare l´indicazione degli elementi di connessione sulla base dei quali il titolare del trattamento possa individuare in modo univoco (e, quindi, comunicare al ricorrente) eventuali altri dati personali che lo riguardano diversi da quelli contenuti nelle schede di valutazione stesse o nella documentazione espressamente indicata dal ricorrente;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto anche conto che il ricorrente, per sua stessa ammissione e come testimoniato da parte della documentazione dallo stesso inviata nel corso del procedimento, aveva già avuto recente accesso in occasione di precedenti ricorsi ai medesimi dati personali comunicati dalla resistente e che quest´ultima aveva già, sempre in occasione di precedenti ricorsi, dichiarato di non detenere gli altri dati personali cui il ricorrente ha chiesto nuovamente l´accesso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1402785
Data
04/04/07

Tipologie

Decisione su ricorso