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Provvedimento del 25 luglio 2007 [1434754]

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[doc. web n. 1434754]

Provvedimento del 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) il 20 gennaio 2007 nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima (di cui uno per il riconoscimento della qualifica superiore), ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute nelle schede di valutazione professionale relative al 2000, al 2001 e al 2002, "nonché ad ogni evenienza ad esse connesse, presupposte e/o conseguenti"

VISTA la nota con la quale Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., il 17 febbraio 2007, ha fornito riscontro a tale istanza, inoltrando copia dei giudizi professionali complessivi per gli anni 2000, 2001 e 2002, delle schede di valutazione del 2001 e 2002, nonché copia di ulteriore documentazione contenente dati personali del ricorrente (già comunicata allo stesso in occasione dell´adempimento ad una precedente decisione di questa Autorità adottata nei confronti delle medesime parti), nella quale –tra l´altro– la società dichiarava che non era stata rinvenuta tra la documentazione detenuta "la scheda di valutazione per la prestazione anno 2000";

VISTO il ricorso regolarizzato il 18 aprile 2007 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, ritenendo di aver ricevuto un riscontro incompleto alla predetta istanza, ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati che lo riguardano che non gli sono già stati comunicati e, in particolare, a quelli contenuti nella citata "scheda di valutazione professionale per l´anno 2000" e nelle deliberazioni che, "da statuto", la società avrebbe dovuto adottare in relazione ai giudizi professionali oggetto dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e alla "liquidazione (o meno) del premio di rendimento (…) per il 2000, per il 2001, per il 2002"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´8 giugno 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e sono stati chiesti alcuni chiarimenti alla resistente in ordine alla documentazione effettivamente detenuta;

VISTE le memorie pervenute il 16 e il 23 maggio 2007 con le quali il ricorrente, in relazione alle comunicazioni provenienti dallo "studio legale Supino, Iezzi, Bisocchi Visconti", ha chiesto alla resistente di "unire copia della delibera con cui è stata autorizzata la (…) partecipazione al presente procedimento" di tali professionisti e ha ribadito la propria richiesta di accedere ai dati oggetto dell´istanza avanzata il 20 gennaio 2007;

VISTE le note del 16 e del 28 maggio 2007 nonché il verbale dell´audizione del 30 maggio 2007 con cui la resistente (nel rilevare che il Presidente del Consiglio di amministrazione dell´istituto di credito, il quale ha conferito una procura ai legali che rappresentano la società nel presente procedimento, é rappresentante legale della società) ha sostenuto, tra l´altro, di aver già comunicato al ricorrente di non aver rinvenuto copia della "scheda" di valutazione professionale complessiva per il 2000; rilevato che la resistente si è riservata di inviare eventuali considerazioni in ordine alle "delibere" che sarebbero state assunte dai competenti organi della banca in ordine ai giudizi professionali del ricorrente, pur obiettando che l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice avanzata il 20 gennaio 2007 non conteneva tale richiesta;

VISTE le memorie pervenute il 5 e il 20 giugno 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie considerazioni in ordine alle modalità per la legittima costituzione della società nel presente procedimento, nonché le proprie richieste;

VISTA la memoria del 20 giugno 2007 con la quale la resistente ha confermato, con riferimento all´interpello preventivo del 20 gennaio 2007, di non disporre di altri dati personali del ricorrente "oltre a quanto già legittimamente" comunicatogli;

VISTA la memoria del 5 luglio 2007 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha elencato una serie di attività e vicende rispetto alle quali ritiene che esistano altri dati personali che lo riguardano i quali, a suo avviso, dovrebbero considerarsi quali informazioni "connesse e/o conseguenti" alle proprie "schede di qualifica aziendale relative agli anni 2000-2001-2002" (e, tra esse, ad esempio, informazioni attinenti alla propria "attività di monitoraggio del rischio", alla liquidazione del premio di rendimento per i medesimi anni, ecc.); 

VISTE le note del 2 e del 5 luglio 2007 con le quali la resistente, nell´inviare copia di un´ordinanza con la quale il giudice unico del lavoro del Tribunale di Chieti ha rigettato le contestazioni del ricorrente (avanzate negli stessi termini nel corso del procedimento relativo al ricorso) in ordine alla validità della procura conferita ai difensori dalla società, ha ribadito di non detenere, rispetto all´istanza formulata il 20 gennaio 2007, altri dati oltre quelli già inoltrati;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –come già evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RILEVATO che la resistente, prima della presentazione del ricorso, aveva già comunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano attualmente trattati e contenuti nei giudizi professionali complessivi per gli anni 2000, 2001 e 2002, nelle schede di valutazione del 2001 e del 2002, e che la stessa gli aveva anche comunicato, in nota allegata al riscontro, di non detenere la richiesta scheda di valutazione relative all´anno 2000 (informazioni, peraltro, comunicate già tutte al ricorrente in occasione di precedenti ricorsi avanzati dinanzi a questa Autorità nei confronti del medesimo titolare del trattamento); rilevato che la richiesta di accesso formulata dal ricorrente il 20 gennaio 2007 contiene un riferimento generico e indeterminato a "ogni evidenza connessa, presupposta e conseguente" alle schede di valutazione professionale relative al 2000, al 2001 e al 2002, senza recare l´indicazione degli elementi di connessione sulla base dei quali il titolare del trattamento potesse individuare in modo univoco (e, quindi, comunicare al ricorrente) eventuali altri dati personali che lo riguardano diversi da quelli contenuti nelle schede di valutazione stesse e nella restante documentazione inviatagli;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso dal momento che il ricorrente aveva già ottenuto un completo riscontro al proprio interpello preventivo prima della presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1434754
Data
25/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso