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Provvedimento del 11 luglio 2007 [1434841]

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[doc. web n. 1434841]

Provvedimento del 11 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Alberto Clara quale titolare del sito Internet "inlove.it", con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione, a partire dal gennaio 2007, di diversi messaggi di posta elettronica non sollecitati relativi ai servizi offerti da tale sito Internet, ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 aprile 2007 nei confronti di Alberto Clara con il quale Luca Bosi, nel dichiarare di non essersi mai iscritto ai servizi forniti dal citato sito Internet, ha ribadito le proprie richieste, rilevando che alle stesse non era stato fornito idoneo riscontro; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 maggio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie pervenute il 4 maggio e il 13 giugno 2007, con le quali il resistente ha dichiarato che "dal 01.01.07 tutte le attività ed i servizi del sito www.inlove.it sono gestiti ed erogati dalla società Crownstone LLC" Albany Ny e, in particolare, dalla succursale europea con sede a Lugano alla quale, in data 20 dicembre 2006, sarebbero stati  ceduti "i contratti in essere stipulati dagli iscritti al sito www.inlove.it"; rilevato che il resistente ha dichiarato di non effettuare, pertanto, il trattamento di alcun dato personale degli iscritti al citato sito Internet già a partire dal 1° gennaio 2007, anche se, "come da accordi presi con i nuovi proprietari" il predetto dominio è risultato intestato alla persona del resistente fino al maggio 2007;

VISTE le memorie inviate il 5 maggio, il 10 maggio e il 15 giugno 2007, con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro, ritenendo di non aver ottenuto una risposta soddisfacente alle istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, sulla base di quanto attestato dal  resistente (che fino al maggio 2007 risultava registrant del sito "www.inlove.it") il quale ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non aver trattato i dati personali del ricorrente per l´invio delle citate comunicazioni indesiderate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Alberto Clara nella misura di euro 200 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Alberto Clara, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1434841
Data
11/07/07