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Ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso alcune province - 18 maggio 2006 [1434995]

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[doc. web n. 1434995]

[v. Parere 7 settembre 2005]

Ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso alcune province - 18 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti e, in particolare, l´allegato A) recante l´elenco delle province che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati nello schema tipo già esaminato dall´Autorità;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

CONSIDERATO:

1. Premessa
Talune province hanno chiesto il parere del Garante in ordine a trattamenti di dati sensibili e giudiziari da esse effettuati, che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi non considerati nello schema tipo di regolamento predisposto dall´Upi (Unione delle province d´Italia) sul quale l´Autorità si era espressa positivamente in data 7 settembre 2005.

Tali richieste di parere evidenziano questioni comuni e, pertanto, sono esaminate congiuntamente con il presente parere.

OSSERVA:

2. Attività socio-assistenziali
Alcune province hanno rappresentato la necessità di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché dati di carattere giudiziario, nell´ambito delle competenze che la legge demanda loro in materia socio-assistenziale.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate, appare lecito che le province trattino le predette informazioni personali al fine di effettuare interventi di carattere socio-assistenziale in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), del Codice).

In tale ipotesi le informazioni potranno essere comunicate solo ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associazioni di volontariato ed agli enti erogatori del servizio, alle aa.ss.ll., ai comuni, all´autorità giudiziaria (legge 5 febbraio 1992, n. 104; l. 28 agosto 1997, n. 285; l. 18 marzo 1993, n. 67; d.lg. 31 marzo 1998, n. 112).

I dati potranno essere raccolti su iniziativa degli interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e potranno essere trattati in forma sia cartacea, sia telematica.

Sui dati potranno essere eseguite solo le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell´Upi; potranno essere altresì effettuati raffronti con dati personali, sensibili o giudiziari, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell´accertamento d´ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

 

3. Attività relativa al rilascio licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
Con riferimento al rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 68, comma 2, lett. g), del Codice), taluni schemi di regolamento provinciale sui quali viene chiesto il parere del Garante aggiungono ai dati sensibili già individuati nella scheda n. 11 dello schema tipo di regolamento predisposto dall´Upi anche i dati giudiziari.

Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, con riferimento a tale finalità di rilevante interesse pubblico e in aggiunta a quanto previsto nella predetta scheda n. 11, le province trattino anche i dati giudiziari dei soggetti che presentano istanza per ottenere licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi nel quadro delle funzioni ad esse attribuite, in particolare dal d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

I dati potranno essere raccolti su iniziativa degli interessati, ovvero presso altri soggetti, e potranno essere trattati in forma sia cartacea, sia telematica.

Sui medesimi dati personali, in conformità alla richiesta di parere, potranno essere effettuate le operazioni ordinarie di trattamento menzionate nello schema tipo dell´Upi.

Potranno essere effettuati raffronti con dati personali, sensibili o giudiziari, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell´accertamento d´ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

In conclusione, il Garante esprime parere favorevole in ordine alle richieste di parere delle province di cui al menzionato allegato A) a condizione che siano rispettate le predette indicazioni riguardanti i tipi di dati e di operazioni riportate nei punti da 2 a 3, cui le amministrazioni richiedenti sono tenute a conformarsi.

Qualora altre province diverse da quelle di cui all´allegato A), in relazione alla specifica attività svolta, intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole in ordine alle richieste di parere formulate dalle province di cui all´allegato A) in atti, relative alle schede da allegare al regolamento di ciascun ente, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 2 a 3 del presente parere, concernenti le attività in materia di:

a. interventi di carattere socio-assistenziale in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, in relazione al trattamento da parte delle province dei dati giudiziari e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati;

b. rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, in relazione al trattamento da parte delle province, in aggiunta ai dati sensibili già individuati nella scheda n. 11 dello schema tipo di regolamento per le province, anche di dati giudiziari;

2.  delibera altresì che le altre province, diverse da quelle di cui all´allegato A), che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

Roma, 18 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli



ALLEGATO A

Recante l´elenco delle province che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati nello schema tipo di regolamento predisposto dall´Upi sul quale l´Autorità ha espresso parere favorevole.

2. Attività socio-assistenziali.
44114 - Provincia di Milano
45003 - Provincia di Cuneo

3. Attività relativa al rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi.
45003 - Provincia di Cuneo
46544 – Provincia di Pavia
44764 - Provincia di Vercelli
44114 – Provincia di Milano