Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435201]
Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435201]
[doc. web n. 1435201]
Provvedimento del 19 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 11 aprile 2007, proposto da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marta Antonioli e Massimo Cirilli, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ulisse S.p.A., Trevi Finance S.p.A., Banca nazionale del lavoro S.p.A., Capitalia S.p.A. con il quale la ricorrente, titolare di un´impresa individuale fallita nel 1996, avendo ottenuto la riabilitazione civile a seguito della chiusura del fallimento, ha ribadito la richiesta –avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)– volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano censiti presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia, chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti; rilevato che, in particolare, la ricorrente ha sostenuto che le segnalazioni alla Centrale rischi effettuate da Ulisse S.p.A., Trevi Finance S.p.A. e Banca nazionale del lavoro S.p.A. sarebbero illecite tenuto conto che tali società, originariamente creditrici della stessa, sarebbero già state soddisfatte in sede fallimentare "accettando le dovute transazioni, rinunziando, così, ad ogni altra pretesa";
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 1° giugno 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la nota inviata il 9 maggio 2007 con la quale Mps Gestione crediti banca S.p.A. (in nome e per conto di Ulisse 2 S.p.A. e in riferimento alla posizione creditoria a suo tempo facente capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) ha dichiarato di aver ottenuto, a seguito della chiusura del fallimento della ricorrente e senza "alcuna accettazione da parte della Banca", solo una parte del credito complessivo vantato nei confronti della ricorrente e di aver quindi ceduto a Ulisse 2 S.p.A. il credito residuo nell´ambito di una cessione in blocco dei crediti ai sensi della legge n. 130/1999; rilevato che l´istituto di credito ha altresì dichiarato di aver rappresentato alla ricorrente la sua residua esposizione in alcune comunicazioni inviatele nel 2006, ma di avere, "di propria iniziativa nell´ambito delle proprie facoltà e senza che ciò comportasse rinuncia al credito esistente", cancellato la "posizione XY dalla voce "sofferenze" della Centrale Rischi presso la Banca d´Italia";
VISTE le note inviate il 9 maggio e il 26 giugno 2007 con le quali Capitalia Service JV s.r.l. e Capitalia S.p.A. (in proprio e nella qualità di servicer di Trevi Finance S.p.A. e quindi anche in sua rappresentanza) hanno dichiarato che, all´aprile 2007, è Trevi Finance S.p.A. ad effettuare la segnalazione di una sofferenza a carico della ricorrente, nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Banca di Roma S.p.A., ora Capitalia S.p.A.; rilevato che tale società ha precisato che la cessione del credito della ricorrente è stata effettuata ai sensi della legge n. 130/1999 e che "con contratto stipulato in data 30 giugno 1998, Trevi Finance S.p.A. ha conferito mandato a Banca di Roma, ora Capitalia, a svolgere, in nome e per conto di essa Trevi Finance, le attività di amministrazione, gestione, recupero ed incasso dei crediti ceduti", operazioni allo stato eseguite, in qualità di sub mandataria, da Capitalia Service SJ s.r.l.; rilevato che, in relazione alle doglianze della ricorrente, la società ha dichiarato che non sarebbe stato mai raggiunto con le citate società "alcun accordo transattivo volto a definire la pendenza debitoria né, peraltro", sarebbe "pervenuta alcuna somma di denaro a definizione della posizione"; ciò, tenuto conto che "l´unico incasso conseguito dall´istituto" sarebbe derivato da un accordo intervenuto nel 2002 con un soggetto diverso dalla ricorrente (la garante del credito), "ma senza alcuna liberazione dell´obbligazione solidale relativa al residuo debito"; rilevato che, ad avviso del titolare del trattamento, non avendo la ricorrente definito ancora la propria "posizione debitoria nei confronti della Banca", non è accoglibile la sua richiesta di "cancellazione di ogni annotazione pregiudizievole a Lei afferente dalla Centrale Rischi della Banca d´Italia, consistendo, detta segnalazione, in un preciso obbligo di legge ai sensi degli artt. 51, 66 comma 1, e 107, comma 3, del d. lgs. n. 385/1993";
VISTE le note inviate il 18 maggio e il 22 giugno 2007 con le quali Banca nazionale del lavoro S.p.A. ha dichiarato che, dal momento che la procedura fallimentare a carico della ricorrente si "è chiusa in data 26.2.2000 per riparto, senza integrale soddisfacimento dei creditori", la banca, ai sensi dell´art. 120 della legge fallimentare, ha "riacquistato il libero esercizio delle proprie azioni per la parte non soddisfatta del credito" e che, in relazione a quest´ultima "risulta conclusa una transazione a saldo e stralcio che tuttavia ha interessato la sola garante (…) e che lasciava ferme ed impregiudicate le residue ragioni di credito vantate dalla banca nei confronti degli altri coobbligati, come espressamente specificato nella corrispondenza scambiata in occasione del perfezionamento del relativo accordo"; rilevato che l´istituto di credito ha dichiarato che "non essendo intervenuti altri accordi di sistemazione permane, quindi tuttora in essere un (…) residuo credito sulla cui sussistenza non può in alcun modo incidere l´avvenuta riabilitazione civile" della ricorrente; rilevato che la banca ha tuttavia dichiarato che "per la particolare appostazione contabile del (…) residuo credito (integralmente ammortizzato sotto il profilo prettamente amministrativo/contabile) lo stesso non viene segnalato alla Centrale Rischi";
RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ulisse 2 S.p.A. (sua cessionaria) e Banca nazionale del lavoro S.p.A., dal momento che le stesse, pur sostenendo la liceità della segnalazione effettuata, in passato, alla Centrale rischi della Banca d´Italia (stante il perdurare del credito residuo vantato nei confronti della ricorrente), hanno dichiarato di non effettuare, ad oggi, alcuna segnalazione;
RILEVATO che il trattamento dei dati della ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza effettuata da Trevi Finance S.p.A., in qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti della stessa da Capitalia S.p.A., non risulta essere stato effettuato da tale resistente in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla segnalazione di sofferenza in questione deve essere dichiarata infondata nei confronti di Trevi Finance S.p.A. e Capitalia S.p.A.;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ulisse 2 S.p.A. (sua cessionaria) e Banca nazionale del lavoro S.p.A.;
b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Trevi Finance S.p.A. e Capitalia S.p.A.;
c) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 19 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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