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Provvedimento del 11 luglio 2007 [1435917]

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[doc. web n. 1435917]

Provvedimento del 11 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 23 gennaio 2007, inviata da Michele Mutti Bariani a H.t.m. s.r.l. con la quale l´interessato ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione (con la connessa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati);

VISTO il ricorso regolarizzato il 4 aprile 2007 con cui l´interessato, lamentando di non aver ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie istanze chiedendo, altresì, il risarcimento del danno e di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2007 (che risulta pervenuta in data 19 aprile 2007) con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 maggio 2007 (pervenuta a mezzo raccomandata il 25 maggio 2007) con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il verbale di notifica dei citati atti di ufficio redatto a cura della Guardia di finanza-Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy presso la sede della società resistente il 20 giugno 2007 nel quale Federico Montanari, legale rappresentante di H.t.m. s.r.l., ha dichiarato che la società "non ha mai trattato i dati personali del ricorrente"; questi avrebbe infatti stipulato un contratto in data 30 giugno 2005 con Emmeerre s.r.l. (della quale lo stesso Montanari è legale rappresentante e che "non ha mai avuto alcun rapporto giuridico" con la resistente);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste formulate ex art. 7 del Codice, tenuto conto del riscontro, seppur tardivo e fornito solo a seguito della notifica del ricorso per mezzo della Guardia di finanza, con il quale la società resistente (che aveva regolarmente ricevuto presso la propria sede operativa di Mantova sia l´istanza ex art. 7, sia le successive comunicazioni dell´Autorità) ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non aver mai trattato i dati personali del ricorrente;

RITENUTO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, non avendo l´Autorità competenza in ordine a tale richiesta che, se del caso, deve essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di H.t.m. s.r.l. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H.t.m. s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1435917
Data
11/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso