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Provvedimento del 5 luglio 2007 [1435941]

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[doc. web n. 1435941]

Provvedimento del 5 luglio 2007

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l´8 maggio 2007, presentato da XY nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto un´idonea risposta, ha ribadito la richiesta alla banca di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano (relativi a due assegni "non pagati in prima presentazione") registrati nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.a.i.) di cui all´art. 10 bis della legge n. 386/1990; ciò in quanto in entrambi i casi, a suo avviso, "avendo provveduto a pagare l´importo dell´assegno e la penale indicata dalla banca, non esistevano i presupposti per l´iscrizione del nominativo in C.a.i."; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 24 maggio 2007 con la quale la banca resistente ha affermato di aver "deciso di aderire spontaneamente alla richiesta di cancellazione (…)" del nominativo del ricorrente dall´archivio C.a.i. con riferimento agli assegni in questione;

VISTE le note inviate via fax il 1° e il 4 giugno 2007, con le quali il ricorrente ha, tra l´altro, sostenuto che "la Banca Mediolanum, pur avendo comunicato l´adesione spontanea ai sensi dell´art. 149 del Codice, tratta ancora illegittimamente i dati (…)" che lo riguardano (in quanto ancora presenti nell´archivio C.a.i. "per il mancato pagamento delle penali" relative ad uno dei due citati assegni) ed ha, pertanto, ritenuto la predetta adesione "tamquam non esset", ribadendo quindi la richiesta di integrale cancellazione del proprio nominativo dagli archivi Ca.i.;

VISTA la nota datata 15 giugno 2007, con la quale la banca resistente ha confermato "di aver disposto la cancellazione del nominativo del cliente dal Cai (…)", rilevando che tale procedura "richiede qualche giorno" e che ciò spiega perché tali dati risultassero al ricorrente ancora presenti nel citato archivio; vista altresì la nota anticipata via fax il 15 giugno 2007, con la quale la Banca d´Italia, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, ha dichiarato che "alla data del 14 giugno 2007, non risulta presente in archivio alcuna segnalazione a nome del nominativo" del soggetto interessato;

VISTA infine la nota inviata via fax il 25 giugno 2007, con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto dei riscontri da ultimo ottenuti;

RITENUTO quindi di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste formulate dal ricorrente, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Mediolanum S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Mediolanum S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1435941
Data
05/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso