Provvedimento del 19 luglio 2007 [1436120]
Provvedimento del 19 luglio 2007 [1436120]
[doc. web n. 1436120]
Provvedimento del 19 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 aprile 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Laura Olivieri, nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale il ricorrente (titolare di un contratto relativo al servizio di telefonia fissa), nel rilevare di non aver ricevuto alcun riscontro da tale società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste ivi formulate volte ad ottenere la cancellazione dagli elenchi telefonici cartacei e on-line (con specifico riferimento all´indirizzo internet www.paginebianche.it e all´edizione cartacea 2006-2007 dell´elenco telefonico della città di Roma) dei dati che lo riguardano relativi alla citata utenza (non avendo acconsentito all´inserimento nei predetti elenchi di tali dati per ragioni di sicurezza connesse all´attività professionale svolta in passato) e ad opporsi al trattamento dei medesimi dati anche per fini promozionali/commerciali, chiedendo altresì il rimborso delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 13 giugno 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 17 maggio 2007 con la quale la società resistente ha, tra l´altro, sostenuto di aver "provveduto efficacemente alla cancellazione dagli elenchi telefonici pagine bianche on line" mentre "per quanto riguarda la versione cartacea di tali elenchi occorrerà (…) attendere la nuova ristampa che avverrà in data 31/08/07", ed ha precisato di non aver potuto fornire "riscontro celermente alla (…) richiesta di cancellazione (…) a causa di un problema di natura tecnica"; rilevato che nella predetta nota la resistente ha altresì dichiarato di aver "recepito l´(…) opposizione al trattamento dei (…) dati per finalità pubblicitarie" manifestata dal ricorrente medesimo;
VISTA la memoria datata 23 maggio 2007 con la quale il ricorrente ha lamentato la tardività del riscontro ottenuto dalla società resistente, chiedendo di avere una conferma inequivocabile in ordine alla richiesta di non pubblicare il proprio nominativo sull´elenco telefonico cartaceo;
VISTA la nota datata 28 giugno 2007 con la quale la resistente, nel ribadire l´avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dal sito "Paginebianche.it", ha sostenuto che, nonostante la società avesse recepito "il diniego alla pubblicazione nel febbraio 2006", purtroppo "a causa di una probabile anomalia dovuta al disallineamento dei sistemi non è stato pubblicato l´evento di cessazione"; rilevato che la resistente ha confermato che la versione cartacea dell´elenco telefonico recepirà l´aggiornamento in occasione della ristampa di imminente pubblicazione, segnalando, peraltro, la presenza del nominativo dell´interessato "sull´elenco telefonico on line 1254.it di Telecom Italia, trattandosi di sito gestito sulla base dei sistemi esclusivi di tale gestore".
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo Wind telecomunicazioni S.p.A. cancellato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso al Garante, i dati personali del ricorrente dal sito "Paginebianche.it" ed avendo altresì assicurato di essersi attivata per escludere il nominativo del ricorrente dalla prossima edizione a stampa dell´elenco telefonico;
RILEVATO che resta salva la possibilità per il ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice nei confronti di Telecom Italia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali inseriti nel sito www.1254.it;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessato;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 19 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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